Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 05-08-2011, n. 31173 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Nicosia in data 10.2.2009, con la quale R. M. veniva condannata alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. commesso il (OMISSIS) nella presentazione al Comune di Troina di una dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’ammissione ai programmi di assistenza economica.

La Corte riteneva che, anche a voler ritenere giustificata la contestata condotta di attestazione di un reddito inferiore a quello effettivamente percepito nel 2004, per essere state le ultime mensilità percepite successivamente alla dichiarazione, in quest’ultima veniva comunque omessa l’indicazione di un reddito da fabbricato percepito dalla R. in relazione ad un immobile sito in via della Pace a Troina, nel quale la stessa non risultava risiedere.

2. La ricorrente deduce:

2.1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza della condotta, osservando che tutti gli atti processuali e le relative notificazioni riportavano indicavano l’abitazione di via della Pace quale residenza dell’imputata e solo la stessa dichiarazione contestata riportava la diversa residenza di via (OMISSIS), già all’epoca non più abitata dalla R.;

2.2. mancanza di motivazione sull’idoneità offensiva della condotta in considerazione dell’irrisorietà del reddito non dichiarato rispetto ad un reddito complessivo che già per come addotto nella dichiarazione era superiore a quello massimo previsto per il godimento dell’assistenza;

2.3. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del dolo, affermata solo con l’esclusione di un atteggiamento di mera leggerezza dell’imputata e non anche con l’indicazione di elementi positivi di prova.

Motivi della decisione

1. Il motivo, di ricorso relativo alla sussistenza della condotta contestata è infondato.

La sentenza impugnata motivava invero adeguatamente sulla mancanza del requisito della residenza dell’imputata presso l’immobile non dichiarato in base alla risultanza della diversa residenza di via (OMISSIS) nella documentazione in atti, ed in particolare in tutti gli atti della pratica oggetto dell’imputazione; motivazione la cui congruenza non è pregiudicata dai rilievi del ricorrente, riferiti all’indicazione della residenza dell’imputata in via della Pace in atti processuali, quali decreto penale, il decreto dispositivo del giudizio, la stessa sentenza di condanna in primo grado ed il certificato di residenza allegato all’istanza di patrocinio a spese dello Stato, tutti successivi all’epoca del fatto.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’idoneità della condotta.

La questione non era oggetto dei motivi di appello; e comunque l’effettiva incidenza del reddito dichiarato ai fini del conseguimento del beneficio economico, rilevante ai fini della ravvisabilità del reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., non lo è con riguardo alla distinta offensività del reato di cui all’art. 483 cod. pen., nei confronti della fede pubblica (Sez. U, n. 7537 del 16.12.2010, imp. Pizzuto, rv.249105).

3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del dolo.

La sentenza impugnata motivava sul punto con riferimento al carattere generico del dolo richiesto per l’integrazione della fattispecie incriminatrice; e detta motivazione si integra con quella della sentenza di primo grado, laddove nella stessa si osservava come i redditi da fabbricati fossero espressamente indicati nel modulo della dichiarazione, essendo pertanto l’imputata consapevole della necessità di una veridica attestazione sul punto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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