Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28828 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, V.G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di impiego pubblico, instaurato dinanzi al TAR Campania nel gennaio 1992, non ancora definito in primo grado al momento del deposito del ricorso nel settembre 2007.

La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo nella specie di poter escludere la presunzione di pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, sulla scorta di alcune circostanze particolari, individuate: a) nella omessa presentazione dell’istanza prevista dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 a seguito del superamento del decennio dalla instaurazione del giudizio presupposto, senza che la parte abbia specificato e dimostrato il proprio perdurante interesse alla decisione; b) nella prosecuzione di tale condotta inerte per circa sedici anni; c) nella presumibile consapevolezza circa la infondatezza della pretesa azionata, unitamente ad altri numerosissimi dipendenti, in quel giudizio amministrativo, in quanto contraria all’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale.

2. Avverso tale decreto, depositato il 25 gennaio 2008, V. G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 2 febbraio 2009, formulando quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha depositato controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con il primo motivo si denunzia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U., artt. 24 e 111 Cost. e art. 2697 cod. civ.: la sofferenza ed il disagio sono presenti ove il processo si protragga oltre il limite di durata ragionevole, salve le ipotesi di abuso del processo, che devono essere eccepite e provate dalla parte resistente, laddove nel caso in esame questa aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza del ricorso sull’an debeatur. Sotto quest’ultimo profilo, quindi, si denunzia anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguente nullità del decreto impugnato. Il terzo motivo torna a denunciare la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U., artt. 24 e 111 Cost., insieme con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione relativa alla mancanza di pregiudizio non patrimoniale nella specie:

la Corte di merito ha violato la presunzione adottata dalla Corte europea e da questa Corte di legittimità, superandola con una mera petizione di principio, priva di riscontro, circa la consapevolezza della infondatezza della domanda. Sotto altro profilo, il secondo motivo denunzia, da un lato, la violazione e mancata applicazione dell’art. 2, art. 6.1 C.E.D.U., artt. 24 e 111 Cost. (la Corte di merito ha dato prevalenza, nell’ambito del giudizio sulla ragionevole durata del giudizio presupposto, al solo comportamento della parte, trascurando del tutto gli altri criteri di legge), dall’altro la violazione e mancata applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 23, R.D. n. 642 del 1907, art. 51, L. n. 205 del 2000, art. 9 (non essendo provata la ricezione da parte del ricorrente dell’avviso di perenzione del processo, dalla quale decorrevano sei mesi per il deposito della nuova istanza di fissazione udienza); in ogni caso, si evidenzia – con riguardo alla prima violazione – la sussistenza del dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda giudiziale, a prescindere dal deposito di istanza sollecitatoria. Con il quarto motivo, si deduce infine il vizio di motivazione sulla rilevanza decisiva attribuita alla inerzia del ricorrente ai fini della esclusione del diritto, e non piuttosto della quantificazione dell’indennizzo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente attesa la stretta connessione, sono fondate, nei limiti delle considerazioni che seguono.

6. Se infatti privo di fondamento è l’assunto secondo cui la Corte di merito avrebbe violato i limiti della cognizione ad essa attribuita (la valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza, nel caso in esame, di circostanze particolari dalle quali evincere la insussistenza del pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente alla durata irragionevole del giudizio presupposto rientra nel giudizio relativo alla domanda di equa riparazione, da compiersi sulla base delle risultanze in atti senza necessità di una specifica eccezione di parte), fondata è invece la critica in ordine alla statuizione in concreto adottata dalla Corte stessa relativamente alla insussistenza nella specie di un pregiudizio da indennizzare. Statuizione che si palesa priva di adeguata motivazione.

6.1 In primo luogo, la nuova istanza di fissazione di udienza, che a norma della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 il ricorrente in un giudizio amministrativo deve depositare entro sei mesi dall’avviso di perenzione che la cancelleria deve notificargli al decorso di dieci anni dalla instaurazione del giudizio, assolve – al pari della prima istanza di fissazione, prevista dalla L. n. 1034 del 1971, art. 23 – ad una funzione distinta da quella della cd. istanza sollecitatoria o di prelievo prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2:

quest’ultima ha infatti la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, laddove la finalità della nuova istanza di fissazione è quella di impedire la perenzione del giudizio (cfr. Cass. n. 25572/2010). Ne deriva che la mancanza della nuova istanza di fissazione di udienza prevista dall’art. 9 richiamato può, ove ne ricorrano i presupposti indicati dalla norma, giustificare la dichiarazione di perenzione da parte del giudice amministrativo, non già costituire motivo per escludere il diritto della parte ad un’equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio stesso; il che, del resto, vale anche (relativamente ai giudizi amministrativi iniziati prima della entrata in vigore della L. n. 133 del 2008) per la mancanza della istanza di prelievo, che, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte a seguito della nota S.U. n. 28507/2005, può assumere rilevanza solo ai fini dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo (cfr. ex multis Cass. n. 28428/2008; n. 25518/2010).

6.2 Parimenti inidonee a giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione debbono ritenersi, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 9337/2008; n. 15064/2006; n. 19204/2005; n. 3410/2003), tanto l’essere stata la lite promossa unitamente a numerosissime altre persone, quanto la esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario a quello propugnato nell’atto introduttivo. Nè all’una nè all’altra circostanza può invero attribuirsi rilevanza ai fini della esclusione della sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo, che, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere disconosciuta alla parte la cui pretesa giudiziale viene respinta (o in generale che subisce un esito sfavorevole del giudizio), salvi i casi nei quali questa abbia posto in essere un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001. La ricorrenza nel caso in esame di una siffatta fattispecie di abuso non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato, che tantomeno ne ha indicato gli elementi di riscontro.

L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità. 7. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione;

cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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