Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 05-08-2011, n. 31171 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.C. è stato condannato dal Tribunale di Modena per avere fatto uso, in seno ad una condotta continuativa, di atti falsi (contratti di affitto di fondi rustici) portanti firma contraffatta, producendo in sede giudiziale o allegandoli a querela.

Il prevenuto fu condannato e la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello.

Ricorre la difesa dello S. eccependo l’inosservanza della legge processuale nella dichiarazione di inammissibilità decretata dalla Corte territoriale e fondata sulla tardività dell’impugnazione che, pure, aveva seguito la procedura di notifica dell’estratto contumaciale, erroneamente applicata dalla Cancelleria della Corte bolognese: il difensore, invocando la buona fede ed il principio di affidamento, richiama arresti della CEDU, delle SS. UU. Civili, del Consiglio di Stato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Lo S. risultò contumace, all’avvio del processo di impugnazione. Venne dichiarata la sua contumacia che, tuttavia, fu revocata quando egli, all’udienza del 6.3.2008, si presentò all’udienza.

Erroneamente, quindi, della sentenza di condanna fu notificato estratto contumaciale al prevenuto, incombente che si attaglia soltanto nelle ipotesi di perdurante contumacia dell’imputato.

L’appello avverso la decisione doveva essere effettuato nel termine di 45 giorni dalla data di scadenza del periodo riservatosi dal giudice per il deposito del provvedimento. Questo termine spirava il 6.10.2008 (detratto il periodo feriale). L’impugnazione, invece, fu depositata il 15.10.2008. Essa fu dichiarata tardivo.

Questa Corte (Cass., Sez. 5, 19.6.1995, Dimichino, CED Cass. 202631) ha già escluso in passato fondamento all’eccezione. Non è pertinente, invece, l’arresto di Cass., Sez. 1^, 16 gennaio 2009, Sperduto, CED Cass. 243167, che attiene all’errata dichiarazione di contumacia, la cui disciplina è stata seguita durante tutto l’arco processuale sino al con sequenziale rito notificatorio, mediante notifica dell’estratto. In tal caso, invero, si verificò il caso opposto: venne erroneamente dichiarata la contumacia ed il giudizio, erroneamente, seguì quel rito, inducendo – secondo ogni plausibile ragione – l’imputato ad uniformarsi alle opzioni processuali assunte dal giudice (nello stesso senso. Cfr. anche Cass., Sez. 4, 7.4.1997, Arieta, CED Cass. 207795; Cass., Sez. 3, 14.3.1997, Di Pucchio, CED Cass., 207340).

Ed anche per questa situazione il Collegio ritiene che vi sia patologia processuale di rilievo nella decisione dei giudici di seconde cure.

E’ di primario rilievo, nella valutazione di un eventuale vizio conoscitivo della parte, che non si è in presenza di un insuperabile ostacolo all’accertamento della corretta disciplina processuale, nonostante l’errore imputabile alla Cancelleria del primo giudice.

Nella presente situazione, invece, nessun elemento avrebbe dovuto indurre il prevenuto a siffatto errore, se non l’adempimento finale, assunto al di fuori della sua condotta ed influenza, dalla Cancelleria del Tribunale. Non vi fu, cioè, alcun atto che potesse ragionevolmente determinare l’affidamento dell’imputato, che era assistito da difensore fiduciario. Nè la pendenza, al momento della notifica dell’estratto contumaciale dei termini per potere esperire l’impugnazione, può modificare questo rilievo: diviene inescusabile l’errore della PA. quando il soggetto aveva ogni possibilità di pervenire al suo accertamento, grazie all’assistenza difensiva che lo accompagnava e che elide rilevanza al principio medesimo di affidamento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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