T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7277 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che il ricorrente Signor L.G. riferisce di aver richiesto al Comune di Tarquinia, con istanza del 20/10/2005 prot. n. 24451, il rilascio del permesso di costruire un nuovo impianto di distribuzione carburanti sul terreno di sua proprietà sito lungo la Via di Porto Clementino, censito in catasto al foglio 69, p.lla 144 ma -prosegue il ricorrente- l’esame dell’istanza è stata più volte immotivatamente sospeso e differito da parte della Commissione Edilizia Comunale, che ha richiesto integrazioni non necessarie, benché sempre tempestivamente ed esaurientemente evase. Infine, il rilascio del permesso di costruire è stato improvvisamente e del tutto inopinatamente rigettato giusta la comunicazione del 18/10/2006 prot. 1726/2276 a firma del responsabile del Settore 10 Edilizia Privata del Comune di Tarquinia;

2 – Che il citato rigetto richiama il parere negativo al riguardo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 29/9/2006 ed il presupposto parere negativo reso dal Comando di Polizia

Locale, che avevano evidenziato un contrasto con la normativa del Piano del Traffico Comunale e con il codice della strada, nonché il pericolo che il nuovo impianto avrebbe prodotto per la sua estrema vicinanza con una rotatoria recentemente realizzata sull’intersezione tra la S.P. di Porto Clementino, la via P. Nenni e la Via Aldo Moro;

3 – Che con ricorso notificato il 20/12/2006 l’interessato ha impugnato la citata determinazione di rigetto della sua istanza, articolando numerosi motivi di censura e chiedendo il risarcimento del danno subito, ed ha successivamente formulato numerose richieste istruttorie e per l’ammissione di una CTU, che peraltro il Collegio ritiene di non accogliere, ritenendo il giudizio maturo e la documentazione sufficiente per la decisione;

4 – Che il ricorrente deduce in particolare:

a) la violazione delle norme e dei principi fondamentali sul procedimento amministrativo ex l. 241/1990 in materia di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, con particolare riguardo alla violazione dell’art. 1 L. 241/1990 sull’obbligo dell’amministrazione di non aggravare il procedimento, con il conseguente ed ulteriore vizio dell’eccesso e dello sviamento di potere. Ciò in quanto l’esame dell’istanza presentata è stato più volte sospeso senza alcuna necessità e con motivazioni ritenute dal ricorrente solo pretestuose, cosicché la sua definizione è stata più volte ingiustificatamente differita;

b) la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. con il conseguente ed ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto sui presupposti di fatto e per carenza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, l’istanza è stata infine respinta poiché la realizzazione del nuovo distributore sarebbe risultata incompatibile con il piano comunale del traffico e con il Codice della Strada ed in particolare perché avrebbe prodotto una situazione di pericolo per la sua vicinanza con una rotatoria di recente realizzazione sull’intersezione tra la S.P. di Porto Clementino, la Via Moro e la

Via Nenni. Al contrario, secondo il ricorrente, l’esame della documentazione in atti (a partire da quella concernente la rotatoria citata, inesistente all’epoca dei fatti) chiarisce -a suo dire- l’inconsistenza e contraddittorietà delle motivazioni assunte dalla negativa determinazione impugnata, che denotano la totale carenza dei presupposti di fatto, così come un insanabile ed evidente difetto di istruttoria: ad esempio, essendo trascorsi ben oltre cinque anni (quasi quaranta) dalla adozione e approvazione definitiva del PRG, la destinazione ad aiuola spartitraffico ed il conseguente vincolo di PRG sono ormai decaduti e la porzione in oggetto dell’area deve classificarsi, si afferma, come zona bianca;

c) la violazione dell’art. 10 della L. 241/1990 per difetto motivazione, con il conseguente vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, in quanto la Commisione Edilizia Comunale, secondo quanto prospettato, è del tutto venuta meno al suo ruolo tecnico istituzionale, supinamente adagiandosi sul parere negativo del Comando di Polizia Locale;

5 – Che il ricorrente riferisce, infine, che per effetto dell’illegittimo ed ingiusto diniego si è visto deprivato della possibilità, cui aveva diritto, di edificare un nuovo, più grande, più comodo e più redditizio distributore di carburanti ove trasferire la propria attività lasciando il proprio vecchio impianto, peraltro in contrasto con il Piano Comunale Carburanti, tanto da essere stato oggetto di prescrizioni di adeguamento e poi di ordinanza di chiusura per revoca dell’autorizzazione, e chiede di conseguenza il risarcimento del danno subito;

6 – Che il Comune di Tarquinia si è costituito in giudizio, difendendo la legittimità del proprio operato con ampie ed argomentate memorie concernenti: a) la incompatibilità del sito proposto con il vigente PRG e con la vigente normativa posta dal Codice della Strada; b) la addebitabilità al ricorrente dei ritardi istruttori; c) la insussistenza delle condizioni per l’ottenimento del richiesto risarcimento del danno;

7 – Che, in particolare, secondo la prospettazione del Comune:

a) come si evince dallo stralcio planimetrico della zona interessata, la particella 144 e l’ edificanda "stazione di servizio" si trovano esattamente nella intersezione viaria, di notevole afflusso veicolare, costituita dalla S.P. Porto Clementino, da via P. Nenni, da via A. Moro e dal parcheggio pubblico ubicato nell’area ricompresa tra le ultime due vie, e quindi il Comando di Polizia Municipale con nota prot. 4040/06 del 27/07/06 necessariamente ribadiva il proprio parere negativo, che inevitabilmente veniva fatto proprio dalla Commissione Edilizia nella seduta del 29/09/2006;

b) quanto alle censure sull’operato amministrativo del Comune, i lamentati ritardi sono dovuti ai comportamenti dello stesso ricorrente, che ha inammissibilmente proposto domanda prima ancora dell’ acquisto e della definitiva titolarità del terreno, e che poi ha più volte allegato elaborati progettuali incompleti rispetto alla realtà (ad esempio nella tavola progettuale depositata in Comune al prot.24451 del 20/10/05 non è riportata via P.Nenni, ubicata sulle particelle 220 e 154 e costituente un "importante ed ampia arteria viaria di collegamento tra la S.P. Porto Clementino e altre vie interne, dove sono ubicati importanti complessi e centri commerciali);

c) per le pretese risarcitorie non sussiste alcun presupposto di fatto e di diritto, in quanto risulta che il ricorrente fin dal momento dell’acquisto era perfettamente a conoscenza di tutti gli impedimenti tecnici e delle difficoltà oggettive riguardanti l’assetto della viabilità dei luoghi interessati, su un’area acquistata come superficie destinata alla viabilità dal P.R.G. e specificatamente qualificata come "aiuola spartitraffico". Inoltre, riferisce il Comune, il ricorrente è anche titolare di altro impianto di distribuzione di carburanti nel centro abitato di Tarquinia, destinato ad essere sostituito dal nuovo secondo gli accordi con la compagnia petrolifera, ma che il Comune ha dovuto chiudere su ripetute ed insistite autodenunce di irregolarità compiute proprio dal medesimo titolare, forse, ipotizza il Comune, per precostituire o rafforzare le condizioni per il risarcimento del danno;

8 – Che, a giudizio del Collegio, ai fini della decisione è, viceversa, necessario e sufficiente l’esame della eventuale incompatibilità fra la situazione dei luoghi e il proposto sito per l’apertura del nuovo punto vendita di carburanti stradali, che renderebbe non decisive le ulteriori censure;

9 – Che, a tale ultimo riguardo, viene in rilievo l’espresso divieto posto dalle disposizioni di cui all’art.60, comma 3, DPR 495/92 (intersezioni in situazioni di viabilità complessa) e di cui all’art.61, comma 3, in riferimento all’art.46 comma 2 (distanza dai passi carrabili delle medesime intersezioni), richiamato dall’art.7, punto C, del Piano Comunale carburanti, che stabilisce i criteri

di incompatibilità per nuovi impianti di carburante, del tutto indipendentemente dalla previsione (art.8 punto b) di una distanza minima fra impianti, destinata invece ad essere disapplicata per violazione del principio comunitario di concorrenza;

10 – Che l’impugnato diniego costituiva quindi un atto dovuto ed a contenuto obbligato, sulla base di superiori disposizioni volte a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e quindi sottratte alla libera disponibilità dell’amministrazione comunale;

11 – Che cadono, di conseguenza, anche le censure di ordine formale e procedurale e quelle volte a far valere una supposta ingiustizia ed irragionevolezza del diniego, che risulta comunque conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, i quanto i varchi di accesso al nuovo impianto si sarebbero venuti a trovare in un punto di particolare complessità viaria, dove convergono tre vie ad alta densità di traffico e che necessitava, al contrario, di ulteriori opere stradali, come la sopracitata rotonda, già previste dal Piano Urbano del Traffico comunale;

12 – Che sulla base delle pregresse considerazioni vengono meno anche i presupposti per qualsiasi risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione comunale, indipendentemente dalle ulteriori controdeduzioni svolte dal Comune;

13 – Che il ricorso deve pertanto essere respinto, e che sussistono tuttavia sussistono motivate ragioni, in relazione alle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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