T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-09-2011, n. 7266 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono tutti vincitori – e tra i primi in graduatoria – del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 107 posti nei ruoli del personale dell "ICE, area funzionale C, posizione economica Cl, bandito in data 21.10.2008, per aver superato la preselezione, le due prove scritte e la, prova orale con valutazione dei titoli, riportando un elevato punteggio finale.

L’iter concorsuale si è concluso con la pubblicazione – sulla gazzetta ufficiale IV serie speciale, concorsi ed esami n. 34 – della graduatoria definitiva dei 107 vincitori, in data 30 aprile 2010.

Ad oggi i 107 vincitori tra cui gli odierni istanti non sono stati ancora inseriti negli organici dell’ICE.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto, formatosi sulla domanda indicata in epigrafe, deducendo, tra l altro, la violazione di legge e l’eccesso di potere.

Nella specie considerata, non risultando intervenuto alcun provvedimento dell’Amministrazione sulla domanda di indicata in epigrafe, è rinvenibile la sussistenza di un obbligo a provvedere in modo espresso da parte dell’Amministrazione.

Né appare condivisibile la tesi dell’Avvocatura generale dello Stato tesa a sostenere la insussistenza dell’obbligo a provvedere dato che nella specie. i ricorrenti tutti collocati nella graduatoria definitiva tra il 24° ed il 90° posto- farebbero valere esclusivamente il diritto ad essere inseriti negli organici dell’ICE (rcctius: ad essere assunti), avendo superato un pubblico concorso, lamentando che l " Istituto, benché sollecitato con apposite diffide. sarebbe rimasto inerte, omettendo di provvedere alla loro assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Ed invero l’attivata domanda dei ricorrenti trova proprio supporto e legittimazione nella specifica loro posizione di vincitori di concorso sulla base del quale (art. 12 del bando) l’assunzione dei vincitori è "subordinata alla previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale nella Pubblica Amministrazione".

E’ pertanto rinvenibile nella posizione dei ricorrenti un interesse procedimentale alla cognizione della procedura autorizzatoria da parte della Presidenza del Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale nella Pubblica Amministrazione, senza che questo comporti in questa sede l’accertamento del diritto all’assunzione.

.Di conseguenza è evidente l’illegittimità del silenzio per eccesso di potere, in quanto il rifiuto si risolve in una grave limitazione delle facoltà del cittadino, senza che venga addotta alcuna idonea giustificazione e per dell’art.2 della legge 7.08.1990, n.241, che dispone, tra l’altro, che "…, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine da determinarsi, ove non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, dalle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla data di ricevimento della domanda. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano, tale termine è di trenta giorni….".

Pertanto il ricorso deve essere accolto sotto i profili anzidetti, restando assorbita ogni altra doglianza.

Infatti oggetto del presente giudizio può essere solo il silenziorifiuto con conseguente pronuncia sull’obbligo a provvedere, senza alcuna possibilità di statuizione sulla pretesa di parte ricorrente ad un provvedimento positivo sulla più volte citata domanda, sulla quale deve emettere le proprie determinazioni l’autorità amministrativa.

Alla vittoria di parte ricorrente, segue l’onere delle spese di giudizio a carico dell’Amministrazione resistente.

Si liquidano le spese di giudizio in Euro.1000,00 (mille), ivi compresi gli onorari di avvocato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere sulla domanda indicata in epigrafe entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della Legge 21 luglio 2000 n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di persistente inadempimento nomina fin d’ora commissario "ad acta" dott. Maria Grazia Cappugi, Presidente di Sezione onorario del Consiglio di Stato affinché, anche tramite di un funzionario all’uopo delegato, provveda, su istanza di parte, in funzione sostitutiva agli adempimenti di cui in motivazione nei 60 giorni successivi al termine assegnato all’Amministrazione.

Con separata ordinanza sarà provveduto alla liquidazione del compenso dell’attività commissariale ad avvenuto espletamento della stessa con onere a carico della parte soccombente.

Condanna la stessa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate, come in motivazione, in Euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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