Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-12-2011, n. 28809 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Catenanuova, respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta appaltatrice di lavori pubblici per somme a titolo di compenso revisionale, chiamò in rivalsa l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione siciliana, chiedendo che questo fosse condannato, quale ente finanziatore dell’appalto, al pagamento delle somme oggetto dell’ingiunzione.

Il Tribunale di Caltanissetta, accolse la domanda di rivalsa del Comune e condannò l’Assessorato a corrispondergli la somma che aveva dovuto pagare all’appaltatore in forza del decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando sul gravame dell’Assessorato, ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo, traendo a fondamento un precedente di queste S.U. (n. 8366 del 2007) che afferma la giurisdizione del G.A. nella controversia tra ente appaltante ed ente finanziatore dell’opera, attinente la pretesa, da parte del primo nei confronti del secondo, di un finanziamento aggiuntivo.

Propone ricorso per cassazione il Comune attraverso un solo motivo, con il quale sostiene la giurisdizione del G.O. Non si difende l’intimato Assessorato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata si basa sul precedente costituito da Cass. S.U. n. 8366 del 4 aprile 2007 (riguardante l’affidamento alla Provincia, ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, dell’esecuzione di un’opera pubblica programmata e finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno), il quale stabilisce che, proposta dall’appaltatore innanzi al giudice ordinario domanda di condanna della P.A, appaltante al pagamento del compenso revisionale e relativi accessori, la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta amministrazione (nella specie, la Provincia) nei confronti dell’ente finanziatore dell’opera pubblica (nella specie l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; ciò in quanto l’affidamento alla Provincia (che integra un’ipotesi di delegazione o amministrativa intersoggettiva) è connotata, quanto alla erogazione di finanziamenti aggiuntivi, da spiccati contenuti pubblicistici, legati a poteri deliberativi e di controllo riservati all’ente delegante.

Il precedente non è affatto pertinente rispetto alla vicenda in esame, che non riguarda il caso di compensi aggiuntivi in ordine ai quali si manifestano, appunto, poteri deliberativi e di controllo riservati all’ente delegante, bensì la diversa ipotesi in cui l’opera è stata realizzata dal Comune appaltante attraverso un sistema di liquidazione "a consuntivo" interamente a carico dell’Assessorato Regionale, determinato solo in via presuntiva. In particolare, l’opera era costituita dalla costruzione di una strada in forza di rapporto di concessione di opera pubblica tra il Comune e l’Assessorato, sul quale ultimo era stabilito che gravassero interamente gli oneri finanziari.

Ultimata l’opera, il calcolo del compenso revisionale è stato determinato e quantificato unilateralmente dallo stesso Assessorato attraverso un criterio di calcolo che è stato vittoriosamente impugnato dall’appaltatore innanzi al TAR (la cui sentenza è passata in giudicato).

Non essendo stato pagato il compenso revisionale, così come diversamente determinato a seguito della sentenza del G.A., l’appaltatore ha chiesto ed ottenuto contro il Comune appaltante il decreto ingiuntivo. L’opposizione del Comune è stata respinta, A tal punto, il Comune ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta l’Assessorato perchè fosse condannato a corrispondergli la somma che il Comune stesso era stato condannato a pagare all’appaltatore a titolo di compenso revisionale. Domanda accolta dal menzionato Tribunale, con sentenza poi impugnata dall’Assessorato innanzi alla Corte d’appello della stessa città.

Così ricostruita la vicenda, è agevole rilevare che la domanda del Comune fonda sul diritto soggettivo di ripetere dall’Assessorato le somme corrisposte all’appaltatore, restando escluso ogni potere deliberativo o di controllo dell’amministrazione convenuta, la quale (come s’è detto) ha concesso alla controparte la realizzazione dell’opera pubblica, assumendosene interamente gli oneri finanziari, all’origine soltanto presuntivamente determinati, con la previsione di una liquidazione finale "determinata sulla base del costo effettivo delle opere".

In quest’ordine di idee, può essere richiamato il risalente precedente costituito da Cass. S.U. n. 6452 del 18 dicembre 1985, secondo la quale, in relazione ad opere di edilizia scolastica, la cui attuazione lo Stato abbia delegato alla Provincia, a norma della L. 28 luglio 1967, n. 641, art. 16 (nel testo modificato dall’art. 1 del d.l. 24 ottobre 1969 n. 701 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1969, n. 952), la domanda che la Provincia proponga nei confronti dello Stato, per essere tenuta indenne della pretesa di maggiori compensi avanzata dall’appaltatore di dette opere (nella specie, richiesti a titolo di revisione dei prezzi), spetta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, in quanto investe un rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva (non di concessione di beni o servizi pubblici), nel cui ambito il dovere del delegante di assumere gli oneri patrimoniali derivanti dall’esecuzione della delega viene direttamente regolato dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità, e si ricollega pertanto ad una posizione di diritto soggettivo del delegato.

Discende, nel caso in trattazione, la giurisdizione del giudice ordinario e la cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio si adeguerà al seguente principio:

"Nell’ipotesi in cui un Ente pubblico, assumendosene l’intero onere di finanziamento, conceda ad altro Ente pubblico la realizzazione di un’opera attraverso il sistema di liquidazione a consuntivo per i lavori e la determinazione in via presuntiva dell’importo di spesa, stabilendo che la determinazione finale della liquidazione dovrà essere determinata sulla base del costo effettivo dell’opera, la controversia instaurata dall’Ente concessionario contro il concedente per la ripetizione delle somme che il concessionario stesso è stato condannato a pagare all’appaltatore a titolo di compenso revisionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che la domanda fonda su un diritto soggettivo, con esclusione di poteri deliberativi e di controllo da parte dell’ente concedente".

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del G.O., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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