T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-09-2011, n. 7252Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso presentato dalla prof.ssa M.B.D. ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e succ. modif. per ottenere l’accesso ai documenti amministrativi di cui alla sua istanza inviata per lettera rar il 15/12/2010.

Rilevato che la stessa impugna la nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma Ufficio IV (a firma del Dirigente) n. prot. 597 dell’11.01.2011 nella parte in cui non concede l’accesso agli atti richiesti, ed altresì ove occorra, anche il silenzio rifiuto formatosi a seguito della richiesta del 15.12.2010;

che la istante in ricorso afferma:

a) che nel marzo 2010 in qualità di insegnante titolare presso l’8° Centro Territoriale Permanente Parini Roma Lido, presentava domanda di trasferimento per due scuole di Roma – "Manin" (CTO) e "Perazzi" (CTP);

b) che seguendo l’iter online della richiesta di trasferimento cliccava la dicitura CTP via dell’Olmata con la convinzione di indicare la sede distaccata della scuola Manin di Roma, ma veniva erroneamente sviata dal medesimo sistema informatico.

Infatti nella richiesta di trasferimento on line era presente la dicitura CTP e la dislocazione toponomastica della scuola di via Olmata, ma non era indicato né il Comune di appartenenza della medesima né il nome dell’Istituto, sicchè veniva trasferita presso il CTP di Nettuno;

c) che il tentativo obbligatorio di conciliazione (di cui alla lettera racc. del 13/09/2010) esperito dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, ai sensi della precedente normativa D.Lgs. 165/01, sortiva esito negativo;

d) che in data 15.12.2010 presentava (con lettera racc.) istanza di accesso agli atti amministrativi, ex L. 241/90, contemporaneamente al MIUR (già Ministero Pubblica Istruzione) e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in cui chiedeva:

al punto 1) la schermata video del sistema informatico dei provvedimenti utilizzato dai docenti per i movimenti dell’a.s. 2010/2011 da cui risultasse la via, l’indirizzo, la sede distaccata, il tipo di scuola (CTP) riferiti sia alla scuola Manin di Roma con sede distaccata in via dell’Olmata, sia riferiti alla scuola "E. Visca" di Nettuno con sede distaccata in via dell’Olmata;

e) che con nota prot. n. 597 del 11/01/2011 il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma Ufficio IV – a firma del Dirigente G.M. rispondeva allegando in copia i bollettini ufficiali delle scuole statali 2010/2011 ed indicando il percorso del sistema informatico del MIUR (www.istruzione.it/istruzione personale scuola/mobilità/bollettiniufficiali) che conduce ai medesimi bollettini delle scuole statali (e non alla schermata video della domanda di trasferimento compilata dalla prof. B.D. per l’anno scolastico 2010/2011).

Rilevato che la attuale istante deduce:

I) la violazione del diritto di accesso che trova fondamento e garanzia negli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione atteso che i documenti erano stati richiesti per esperire azione in sede giurisdizionale a tutela ai propri diritti.

II) violazione della L. 07.08.1990 n. 241 nell’art. 22 (novellato già con la L. n. 15/2005 e successivamente con la L. 69/2009, introduttiva con la lett. d) del comma 1 della esatta definizione di documenti amministrativi accessibili in cui, sono ricomprese "… tutte le rappresentazioni grafiche, foto cinematografiche, elettromagnetiche o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P.A…." e perciò anche, in base al D.M. 23/1/04 i documenti informatici (documenti digitali);

che la richiesta di ottenere la schermata video di trasferimento è da considerarsi come diritto della ricorrente ai fine di rinvenire la consistenza lesiva del trasferimento intervenuto nei suoi confronti dopo che per la prima volta nell’a.s. 2010 il MIUR ha permesso l’inoltro delle domande di trasferimento dei docenti direttamente via internet;

che avendo il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X in persona del dirigente G.M. risposto alla richiesta della ricorrente dei documenti amministrativi informatici con una missiva prot. 597, recante in copia distaccata i bollettini ufficiali di scuole statali CTP che non conducono alla schermata della domanda di trasferimento inoltrata dalla ricorrente, ritiene la istante formatasi silenzio rifiuto dell’amministrazione;

che le conclusioni della ricorrente insistono nella richiesta del rilascio, da parte della Amministrazione, della documentazione dalla stessa effettivamente pretesa e cioè: la schermata video della domanda relativa al trasferimento nella scuola CTP di Nettuno (RM) via dell’Olmata (oltrechè tutti i documenti connessi direttamente e indirettamente con quello richiesto nell’istanza di accesso agli atti del 15/12/2010 sia su supporto informatico che cartaceo).

Tanto premesso, rilevato che per l’a.s. 2010/11, l’O.M. del 19/2/2010 aveva previsto, per la prima volta, attraverso il sistema informatico POLIS, l’invio "on line" delle istanze di mobilità, nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado;

che la ricorrente già titolare per la cl. concorso A033 presso il Centro Territoriale Permanente 8° c/o l’Istituto Comprensivo Via delle Azzorre n. 314 Roma (Ostia) aveva chiesto un trasferimento e tra le sedi scelte, quale terza opzione, aveva indicato il codice meccanografico RMCT717006;

che quanto alla schermata video della domanda di trasferimento unica è quella fornita dal Sistema Informatico dell’Istruzione (che la prof. B. avrebbe potuto stampare all’atto della richiesta di trasferimento) e che ora è stata allegata tra la documentazione trasmessa a questo Tribunale (unitamente all’altra che dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio era stata inviata all’Avvocatura Generale dello Stato, a corredo dei chiarimenti alla stessa Avvocatura forniti);

Rilevato ancora che nessuna altra documentazione anche informatica, oltre quella già fornita, era esibibile in riferimento alla domanda di accesso della ricorrente;

che infatti la richiesta, così come formulata non si rendeva in altro modo esaudibile in riferimento alla disponibilità dei supporti forniti perché le sedi distaccate di cui si chiedeva visione, non avendo un organico proprio, non potevano essere identificate quali sedi esprimibili dal personale docente e quindi non fruibili per la procedura della mobilità dei docenti per la quale ragione non esistono supporti informatici diversi da quelli forniti;

che può pertanto conclusivamente desumersi che la docente nello scegliere il codice meccanografico che indicava la scuola da lei desiderata, non si è accorta che l’identificativo alfanumerico RCT717006 indicava effettivamente, Via dell’Olmata n. 86 e che era preceduto dalla dicitura Nettuno. Infatti tale codice fa parte del Distretto 43 le cui scuole sono tutte visibilmente ed esclusivamente inserite nel territorio di Anzio e Nettuno.

Che per le suindicate ragioni la domanda della ricorrente, basata su preteso insoddisfacimento della sua domanda di acceso, non può ritenersi esaudibile e va pertanto respinto il ricorso dalla stessa ora proposto.

Si ravvisa tuttavia la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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