Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 05-08-2011, n. 31306 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2.3.2010 il Tribunale di Pisa – Sez. Dist. di Pontedera – ha applicato nei confronti di A.S. la pena ritenuta di giustizia, e concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il (OMISSIS). Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per cassazione, dolendosi per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria in relazione al reato contestato. La tesi del ricorrente P.G. è fondata, posto che il giudicante avrebbe dovuto infatti applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto obbligatoria, in relazione alla violazione in questione ed anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p., secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi già in epoca risalente nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., n. 8488 del 27/05/1998 Ud. – dep. 21/07/1998 – imp. Bosio, Rv. 210981), e quindi a nulla rilevando che tale obbligatorietà sia stata poi espressamente prevista per legge (con riferimento specifico alla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.) solo con la recente novella n. 120 del 2010 entrata in vigore successivamente al fatto commesso dall’ A..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Pisa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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