Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-12-2011, n. 28801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E’ stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse dell’avvocato P.F., avverso un provvedimento che è indicato, nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, come "decisione del Consiglio Nazionale Forense del 23/9/2010 RG 103/09".

L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensive in questa sede.

Motivi della decisione

Non sono state depositate nè la copia autentica del provvedimento impugnato nè la procura, che non è presente in calce o a margine del ricorso. Non è stato quindi osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 2, che impone tali adempimenti a pena di improcedibilità e che è applicabile anche nei giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, come in genere le disposizioni comuni della procedura civile, in mancanza di diversa previsione delle norme dettate per tali giudizi dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 47 (v., per tutte, Cass. s.u. 7 ottobre 2010 n. 20773).

Nel ricorso, inoltre, della procura manca anche l’indicazione, che è richiesta come condizione di ammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 5.

Nel concorso di tali due cause, entrambe impeditive dell’esame delle censure rivolte alla decisione impugnata, la prima ha carattere prioritario e prevale sull’altra (v., tra le altre, Cass. 29 aprile 2011 n. 9567).

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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