Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 05-08-2011, n. 31305 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.C. ricorre, quale parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Massa denunciando violazione di legge sul rilievo che detto giudice – decidendo in sede di appello contro la sentenza del Giudice di Pace con la quale L.M. era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali colpose in danno del B., oltre al risarcimento dei danni – ha pronunciato declaratoria di prescrizione del reato omettendo di pronunciarsi sulle statuizioni civili.

Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata, il Tribunale effettivamente – pur essendovi stata in primo grado condanna dell’imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (ed al versamento di una provvisionale immediatamente esecutiva) – ha dichiarato la prescrizione del reato omettendo però di pronunciarsi in ordine agli effetti civili, nonchè sulle spese tra le parti per quel grado di appello; e mette conto sottolineare che il Tribunale non si è limitato ad escludere la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento del B. nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ma in motivazione si è esplicitamente espresso per la responsabilità dell’imputato.

Appare evidente la violazione della disposizione dell’art. 578 c.p.p. per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Ne deriva che l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta risarcitoria della parte civile. Quanto al giudice del rinvio, ritiene il Collegio che questi debba individuarsi nel giudice civile (competente per valore in sede di appello) ai sensi dell’art. 622 c.p.p., risultando ormai esaurita qualsiasi questione sul versante penale, e non avendo quindi più ragion d’essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile.

Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese per questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta risarcitoria della parte civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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