Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-08-2011, n. 31381 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore applicava, ex art. 444 c.p.p., a V.A., in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose, la pena di mesi sei di reclusione e la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia per anni uno.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione personalmente il V., deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla applicazione della misura di sicurezza, non prevista dall’accordo concluso dalle parti e non consentita dall’art. 445 c.p.p., in relazione all’entità della pena detentiva applicata, inferiore ai due anni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. L’art. 445 c.p.p., comma 1, esclude che, con la sentenza di patteggiamento, possano applicarsi le misure di sicurezza (fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p.) quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria.

Ne consegue che, versandosi in siffatta ipotesi, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura o custodia, misura della quale va disposta l’eliminazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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