Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-08-2011, n. 31379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Taranto deliberava nei confronti di C.D.P. il riconoscimento – agli effetti della recidiva e dell’esecuzione della pena nello Stato, sulla base alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati – della sentenza del Tribunale di Wuzburg (Germania), determinando alla data del 9 febbraio 2009 la pena da eseguire in anni uno, mesi uno e giorni ventitre di reclusione.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il C., chiedendone l’annullamento, per violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al computo della pena da eseguire, che non risulterebbe corretto, in quanto tra l’altro alla data del 29 ottobre 2010 la pena residua da scontare in Italia risulterebbe già totalmente eseguita nello Stato di detenzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2. Quanto all’errore incorso dai giudici nel calcolo della pena, il motivo appare del tutto generico, non illustrando le ragioni del dedotto vizio.

La sentenza impugnata appare al contrario aver correttamente determinato la pena che deve essere eseguita nello Stato, nella misura, alla data del 9 febbraio 2009, di anni uno, mesi uno e giorni 23. Il procedimento attraverso il quale i Giudici di merito sono pervenuti a tale risultato è chiaramente esposto in sentenza (dalla pena inflitta dal giudice tedesco di anni due e mesi nove di detenzione sono stati detratti i periodi di carcerazione già sofferta comunicati dalle autorità tedesche).

3. La circostanza che la pena da eseguire nello Stato risulti medio tempore già scontata all’estero non comporta vizi della sentenza impugnata denunciabili in sede di legittimità, dovendo ogni questione al riguardo essere risolta nella fase esecutiva.

L’art. 738 c.p.p., prevede infatti che la pena espiata nello Stato di condanna sia computata ai fini dell’esecuzione. A tal fine, l’art. 6 della Convenzione sul trasferimento dei condannati fa obbligo allo Stato di condanna di comunicare la "durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna". 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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