T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 7269 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Signor M.A., nelle date del 15 e del 16 giugno 2009, aveva chiesto al Comune di Monterosi l’ostensione di alcune delibere relative ai finanziamenti erogati ad associazioni private dall’1 giugno 2007 all’1 giugno 2009.

Nel ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale egli precisa che il segretario comunale del Comune di Monterosi riscontrava le suddette istanze con nota prot. 6972 dell’11 luglio 2009 negando il richiesto accesso, in quanto non si evidenziava rispetto all’istanza la sua posizione di "diretto interessato".

Soggiunge l’odierno ricorrente che egli ebbe a replicare al suindicato diniego con lettera del 24 luglio 2009, attestando che l’interesse alla conoscenza degli atti è fondato in ragione della sua appartenenza al movimento politico "IDV" e della qualità di presidente dell’associazione "laocoonte, operante in monterosi ed in tutto il territorio Nazionale, quindi come diretto interessato a capire l’andamento dei finanziamenti delle associazioni private nel comune di Monterosi" (così, testualmente, nella lettera suindicata),

Seguiva un intenso carteggio (del quel entrambe le parti producono copia) tra l’odierno ricorrente ed il Comune di Monterosi avente ad oggetto, ancora, la contestata legittimazione del primo ad ottenere copia della documentazione richiesta ed una serie di solleciti rivolti all’Amministrazione che rimaneva inerte, culminato nell’atto – qui impugnato – di diniego del richiesto accesso adottato dal segretario comunale del Comune di Monterosi con nota prot. 10472 del 29 ottobre 2009.

Concludono la produzione documentale del ricorrente, presentata a supporto del qui esaminando gravame, un invito rivolto al Prefetto della Provincia di Viterbo di riesaminare la pretesa ostensiva ed un esposto denuncia, presentato alla Caserma dei Carabinieri di Monterosi, nel quale era riprodotta l’intera vicenda.

Da qui il presente ricorso con domanda di dichiarazione giudiziale del diritto all’accesso ai documenti richiesti con le istanze del 15 e del 16 giugno 2009.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata contestando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni ed eccependo, in via preliminare, l’intempestività del proposto ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione.

Mantenuta riservata la decisione alla Camera di consiglio del 25 maggio 2001, essa è stata sciolta alla Camera di consiglio del 22 giugno 2011 trattenendo il ricorso per la decisione.

3. – L’eccezione pregiudiziale formulata preliminarmente dalla difesa del Comune di Monterosi non coglie nel segno e non può essere condivisa dal Collegio, tenuto conto della suesposta ricostruzione, anche sotto il profilo cronologico, della vicenda sottesa al presente contenzioso e della data di notifica del ricorso qui proposto.

La vicenda, per quanto si è sopra rievocato (e per quanto è possibile trarre dall’esame della completa documentazione prodotta da entrambe le parti controvertenti), prende le mosse dalle richieste avanzate con istanza di accesso documentale dal Signor A. in data 15 e 16 giugno 2009.

A tali richieste il Comune opponeva diniego all’accesso con atto dell’11 luglio del 2009.

Piuttosto che gravare in sede giustiziale ovvero giurisdizionale (ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241) il suindicato diniego, l’odierno ricorrente preferiva, con lettera del 24 luglio 2009, presentare al Comune di Monterosi un "sollecito (per l’) invio (della) documentazione richiesta" ed a fornire chiarimenti in merito alla sua legittimazione a richiedere l’accesso a quegli atti indicati nonché il relativo interesse diretto.

La vicenda si sviluppava (come si è sopra anticipato) attraverso numerosi ed ulteriori solleciti, fino a quando il Comune di Monterosi adottava un nuovo provvedimento di diniego all’esito dell’istruttoria svolta ed avente ad oggetto la documentazione prodotta in data 29 settembre 2009 (così si legge nell’atto qui impugnato).

Orbene ad avviso del Collegio – e su tale punto non appare fondato il rilievo della difesa comunale (espresso a pag. 4 della memoria di costituzione) – è ininfluente, ai fini della verifica della tempestività del qui proposto ricorso, la circostanza che non sia stato gravato tempestivamente l’atto di diniego espresso dal Comune con provvedimento dell’11 luglio 2009 atteso che, la successiva nota del 29 ottobre 2009 è espressiva di un nuovo diniego opposto dal Comune all’esito di una riedizionata valutazione avente ad oggetto, peraltro, documenti nuovi e trasmessi al Comune dall’interessato in epoca successiva (cioè in data 29 settembre 2009) rispetto al precedente atto sfavorevole del luglio 2009. In altri termini, dunque, il provvedimento di diniego del 29 ottobre 2009 non può considerarsi atto "meramente confermativo" rispetto al diniego già opposto con nota dell’11 luglio 2009, ma assume natura e portata di atto nuovo seppure "confermativo" della scelta del Comune di non consentire l’accesso documentale richiesto, questa volta però sulla scorta ed all’esito di una nuova istruttoria.

Dal momento che l’atto introduttivo del presente ricorso è stato notificato al Comune di Monterosi l’11 novembre 2009 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il successivo 16 novembre, il gravame va considerato come tempestivamente proposto.

4. – Chiarito doverosamente quanto sopra, purtuttavia il ricorso non può essere accolto sotto il profilo del merito.

Va preliminarmente chiarito, in via generale, che in ragione delle norme disciplinanti la materia dell’accesso ai documenti amministrativi, prime fra tutte quelle contenute nel Capo V della legge n. 241 del 1990, l’interesse legittimante l’accesso non può essere individuato in un qualunque interesse giuridicamente rilevante vantato da un qualsiasi soggetto dell’ordinamento, ma deve essere un interesse attinente all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è presentata, atteso che solo in tal modo può venire in essere il carattere diretto, attuale e concreto cui la norma fa riferimento.

Un interesse eterogeneo rispetto all’oggetto dell’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza è presentata, infatti, è totalmente estraneo alle finalità, non solo di carattere partecipativo, ma anche di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, cui sono preordinate le norme sull’accesso ai documenti dell’amministrazione.

Diversamente opinando, d’altra parte, si perverrebbe alla paradossale conclusione che ogni Pubblica amministrazione potrebbe essere destinataria di richieste di accesso indiscriminate, per il solo fatto di formare o detenere stabilmente documenti, anche da parte di soggetti che perseguono un interesse completamente estraneo agli interessi, siano essi pubblici o privati, coinvolti dalla specifica azione amministrativa e, quindi, per fini totalmente diversi da quelli per i quali l’accesso agli atti è stato legislativamente previsto.

La definizione di "interessati" di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, insomma, va intesa nel senso di interesse coinvolto dall’attività amministrativa cui inerisce il documento di cui è chiesta l’ostensione.

5. – Nel caso di specie, con gli atti prodotti al Comune di Monterosi il Signor A. ha creduto di poter dimostrare un diretto interesse ad avere copia delle delibere relative ai finanziamenti erogati ad associazioni private dall’1 giugno 2007 all’1 giugno 2009 giacché egli:

– aderisce al movimento politico "Italia dei valori", rispetto al quale in data 16 ottobre 2007 ha assunto l’incarico di coordinatore provvisorio della Provincia di Viterbo, dimostrandolo con adeguata produzione documentale;

– è il presidente dell’Associazione Laocoonte, dimostrandolo con il deposito del relativo Statuto.

Come attentamente è stato rilevato dall’Amministrazione nel provvedimento di diniego qui impugnato, anche in virtù di un supplemento di istruttoria, nella specie il Signor A. avrebbe potuto dimostrare la propria legittimazione ad avere copia della documentazione richiesta solo se ed in quanto nello Statuto dell’associazione si fosse evidenziato un interesse qualificato e specifico in capo a quest’ultima che potrebbe tutelarsi solo venendo in possesso delle deliberazioni in merito ai finanziamenti erogati dal Comune (nel periodo indicato) ad altre associazioni e qualora egli, sotto altro versante, ricoprisse la posizione di organo rappresentante dell’indicato movimento politico.

Entrambe le due condizioni sopra specificate non si rinvengono nel caso di specie, in particolar modo:

A) per quanto riguarda la posizione di rappresentante del movimento politico indicato, il Comune di Monterosi ha acquisito prova, all’esito di una specifica richiesta in merito formulata nei confronti del ridetto movimento, che il Signor A. non riveste la carica di rappresentante del movimento;

B) con riguardo alla posizione di presidente dell’associazione Laocoonte, non si rinviene un diretto interesse dell’associazione che egli rappresenta a conoscere quali e quanti finanziamenti siano stati erogati alle altre associazioni dal Comune di Monterosi, mutuando tale richiesta un "un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni" che l’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 individua tra le cause di esclusione dall’accesso.

6. – D’altronde e fermo quanto sopra il collegio evidenzia che non può soccorrere in favore della richiesta del ricorrente neppure la previsione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 15 ottobre 2009 n. 150 che:

A) ha assegnato alla giuridica nozione di "trasparenza" lo specifico significato di "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità";

B) sottolineando quindi, e per quel che è qui di preminente interesse, che tra le categorie di "informazioni" acquisibili liberamente per il tramite di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente si riscontrano "le informazioni concernenti l’utilizzo delle risorse per perseguimento delle funzioni istituzionali".

Purtuttavia le risorse cui fa riferimento la norma della c.d. operazione trasparenza sono quelle riferibili all’utilizzazione del personale, non emergendo alcun indizio normativo che la suindicata nozione sia esportabile al generale settore dell’utilizzo di risorse finanziarie per il perseguimento delle funzioni istituzionali proprie dell’Ente, al quale indubbiamente si iscrivono i documenti fatti oggetto della richiesta ostensiva del Signor A..

In tale ultimo caso e per avere copia dei relativi atti dispositivi occorre, ancora nel nostro ordinamento giuridico ed ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, dimostrare il possesso di uno specifico e puntuale interesse del richiedente che renda necessario ostendere "comunque" il documento richiesto per curare o per difendere l’interesse giuridico del richiedente medesimo (ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990).

7. – Né può condividersi la "sottolineatura" presente nell’atto introduttivo del presente giudizio attraverso la quale il ricorrente intenderebbe sostenere che tale tipo di atti siano "pubblici" ovvero conoscibili da qualsiasi soggetto abbia un ruolo in un movimento politico.

In disparte quel che si è più sopra evidenziato in punto di fatto, va ribadito in questa sede che le ipotesi di accesso documentale rispetto alle quali non è necessario dimostrare l’interesse diretto all’ostensione sono tipizzate nel nostro ordinamento e, in quanto derogatrici rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, non sono interpretabili estensivamente.

Ci si riferisce ad esempio alle informazioni in materia ambientale (che sia però "genuino" e non soltanto prospettato al fine di eludere la normativa, come ha specificato il Consiglio di Stato nella decisione della Quinta sezione 15 ottobre 2009 n. 6339), rese indiscriminatamente acquisibili a mente dell’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

Per quanto concerne il secondo profilo sottolineato dal ricorrente, giova rammentare che l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (recante il Testo unico degli enti locali) limita ai soli consiglieri comunali e provinciali "il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato", imponendo comunque nei loro confronti il "segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Conseguentemente e per quanto si è sopra riferito, tale disposizione non può trovare applicazione al di fuori dello stretto ambito normativo che ne circoscrive l’individuazione dei soggetti legittimati ad invocarla.

8. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento e quindi va respinto.

Stima, infine, il Collegio che sussistano serie ragioni, in considerazione della novità e complessità delle questioni sottese alla presente decisione, per compensare integralmente tra le parti intimate le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 92 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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