Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 05-08-2011, n. 31320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di L.S. proponeva incidente di esecuzione al fine di ottenere la restituzione in termini per impugnare la sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro in data 22 gennaio 2009 con la quale il L. era stato condannato. Il GIP del Tribunale predetto, decidendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza osservando quanto segue: a) a sostegno della richiesta di restituzione in termini era stata addotta la asserita mancata conoscenza della sentenza pronunciata a carico del L.; b) dalla stessa richiesta era desumibile che il primo difensore nominato (e poi revocato) dal L. aveva sollecitato quest’ultimo con raccomandata a/r a far conoscere le sue intenzioni circa l’opportunità di proporre appello; c) la mancata impugnazione della sentenza doveva dunque imputarsi ad esclusiva inerzia del L..

Ricorre per cassazione il difensore del L. – precisando che l’impugnata ordinanza non risultava ancora notificata al L. al momento della proposizione del ricorso – denunciando violazione di legge con argomentazioni che possono così riassumersi: a) la raccomandata del precedente difensore – con la quale questi sollecitava il L. a far conoscere le sue determinazioni circa l’opportunità di proporre appello avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro del 22 gennaio 2009 – non sarebbe mai pervenuta al L. stesso, risultando che la stessa era stata ricevuta da altro soggetto, esattamente tale L.F., non familiare convivente, il quale non aveva informato il L.S. di tale missiva; b) allorquando nell’agosto 2009 aveva avuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza in argomento, il L. non si era attivato ritenendo che fosse ancora in atto il rapporto con quel precedente difensore e che costui avesse proposto impugnazione; c) nel mese di gennaio 2010 il L., per il giudizio di secondo grado, aveva deciso di nominare un altro difensore;

allorquando questi aveva richiesto al collega-codifensore i motivi di appello depositati in favore del L., aveva appreso che alcuna impugnazione era stata presentata non avendo il L. dato seguito a quella raccomandata di cui sopra: la mancata conoscenza di detta missiva avrebbe impedito al L. di valutare con il proprio difensore l’opportunità di proporre appello; d) alla luce della nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p. il giudice avrebbe dovuto verificare che il L. avesse avuto conoscenza certa del procedimento o del provvedimento; e) nella concreta fattispecie, il giudice dell’esecuzione sarebbe venuto meno a tale onere di accertamento; f) il giudice dell’esecuzione, inoltre, avrebbe omesso di valutare la prova decisiva che la difesa aveva rappresentato, vale a dire la mancata conoscenza dell’invio di una missiva da parte dell’adora difensore del L., spedita senza specificazione di un indirizzo e recapitata ad altro soggetto.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere rigettato, apparendo del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale in sede con la sua requisitoria scritta.

Risulta per tabulas – per ammissione dello stesso ricorrente – che nell’agosto del 2009 il L. aveva ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e che per il giudizio di secondo grado aveva deciso di nominare altro difensore in sostituzione di quello precedente. Orbene, tanto basta per ritenere certo che il L. ebbe concreta conoscenza sia del procedimento che della sentenza per la cui impugnazione ha poi avviato la procedura per la restituzione nel termine. Dunque, non sussiste alcuno dei presupposti richiesti ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, a nulla rilevando – in presenza dei dati fattuali sopra evidenziati – i prospettati disguidi nei contatti tra il L. ed i suoi difensori (e/o tra i difensori stessi), nonchè l’asserita mancata conoscenza della raccomandata che il primo difensore aveva scritto ai L. per conoscere le sue intenzioni circa l’opportunità o meno di proporre appello.

Ciò, in conformità del consolidato indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, peraltro espresso, tra le tante, anche nella decisione n. 21712/09 che lo stesso ricorrente ha evocato a pag. 3 del ricorso; "L’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in ordine alla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’interessato" (Sez. 5, n. 21712 del 30/01/2009 Cc.- dep. 26/05/2009 – Rv. 243975).

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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