Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 05-08-2011, n. 31303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.F. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Dorgali per rispondere del reato di lesioni personali colpose in danno di D.B.F.. Il giudicante pronunciava declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela sull’asserito rilievo che non erano state rispettate le formalità di presentazione dell’istanza di punizione: osservava il Giudice di Pace che l’Autorità ricevente non aveva provveduto alla identificazione del querelante e che la querela era stata perfezionata solo in data 16 gennaio 2009, ben oltre il termine di tre mesi previsto per la presentazione di valida istanza di punizione, essendo stato commesso il fatto il (OMISSIS).

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuora, deducendo violazione di legge: ad avviso del ricorrente – il quale richiama anche plurimi precedenti di questa Corte a sostegno del proposto gravame – sarebbero state pienamente rispettate le prescrizioni di cui all’art. 337 c.p.p., posto che nella ricezione di denuncia redatta dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bologna Arcoveggio il querelante era stato compiutamente identificato con la trascrizione dei dati anagrafici; si precisa ancora con il ricorso che l’art. 337 c.p.p. prevede che il pubblico ufficiale accerti l’identità di colui che propone la querela ma non impone che sia anche dato atto delle modalità con le quali tale accertamento avviene. Ha presentato note difensive il difensore del L. con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto gravame.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Si rileva "per tabulas" dagli atti a disposizione di questo ufficio che nella querela in argomento, presentata in data 29 ottobre 2008 (nel rispetto del termine di tre mesi dal fatto avvenuto il 30 luglio 2007), risultano indicate in premessa le complete generalità del querelante e che nel verbale di ricezione di denuncia, redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Arcoveggio in pari data, si da atto della denuncia-querela presentata in pari data dal D. B. le cui generalità risultano riportate anche in detto verbale: di tal che non può esservi dubbio alcuno circa la provenienza dell’atto di querela. Giova ricordare in proposito che il più recente indirizzo interpretativo di questa Corte è nel senso che non sono richieste rigorose formalità per l’identificazione del querelante, purchè sia certa la provenienza dell’atto di querela:

"In tema di formalità relative al ricevimento della querela, l’identificazione della persona che presenta l’atto, prevista a carico dell’autorità ricevente dall’art. 337 c.p.p., può essere effettuata nel verbale di ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche solo nel richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse siano già contenute per esteso nella querela medesima, atteso che, anche in mancanza di formule espresse, l’avvenuta identificazione è desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi che confluiscono nell’unico contesto documentale; è peraltro da escludersi che l’autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell’atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall’art. 107 disp. att. c.p.p. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell’avente diritto" (Cass. 5^ 6 novembre 2000, Frezza, RV 218160); "La mancata identificazione del proponente da parie dell’autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell’atto bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell’azione penale" (Cass. 2^ 25 novembre 1999, p.m. in C. Di Santo, RV 214662, la quale specifica che, l’art. 177 c.p.p. stabilisce che "l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge"; ed è di tutta evidenza che per la violazione della formalità relativa all’identificazione della persona che propone la querela, prevista dall’art. 337 c.p.p., comma 4, non e1 stata prevista dal legislatore alcuna nullità) L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Dorgali che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Dorgali per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *