T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7280 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto la disposta acquisizione al patrimonio comunale sarebbe fondata su due atti presupposti, concernenti l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione, sospesi da questo Tribunale in sede cautelare in separati giudizi, e che il Comune controbatte la inammissibile genericità delle censure;

– Rilevato che peraltro nessuna delle parti espone con precisione, nelle proprie difese, le vicende processuali ritenute rilevanti nella fattispecie in esame;

– Accertato da una verifica d’archivio, a seguito della pubblica udienza del 9.6.2011 ed ai fini della decisione nella camera di consiglio del 23.6.2011, che i due ricorsi in questione, R.G. n. 7930/88 assegnato alla Sezione II, e R.G. n. 1207/86 assegnato alla Sezione II Bis, risultano entrambi dichiarati estinti per perenzione, il primo con decreto n. 7031/2007 ed il secondo con decreto n. 9477/2011;

– Valutato che l’estinzione del giudizio determina la caducazione della sospensione cautelare interinale di efficacia del provvedimento impugnato, e che pertanto la ricorrente non potrebbe comunque ottenere alcun effetto favorevole dalla definizione del presente ricorso, essendo quello impugnato un atto dovuto fondato su provvedimenti non ulteriormente contestabili quanto alla loro legittimità;

– Ritenuto pertanto di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, sussistendo peraltro motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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