T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7276 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 ottobre 2006, il sig. D.S. ha chiesto la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento prot. n. 21983, notificato il 1° giugno 1993, che negava il rilascio della concessione edilizia richiesta con istanza n. 6238 del 31/1/1991, e che veniva poi annullato da questo TAR con sentenza n. 8141/2003, quantificando i relativi importi in Euro 238.360,00 per il minor valore dell’edifico poi realizzato; Euro 18.365,00 per l’aumento dei costi di costruzione ed Euro 163.080,00 per il mancato godimento del bene, oltre agli interessi;

2 – Che la domanda di risarcimento è stata ulteriormente articolata e quantificata (mediante perizia stragiudiziale di parte del 18.3.2011) in complessivi Euro 793.648.00, con successivi motivi aggiunti, peraltro proposti solo in prossimità della prevista udienza di merito del 31marzo 2011, inducendo il Collegio ad accogliere l’istanza di parte ricorrente di rinvio all’udienza di merito del 15 luglio 2011;

3 – Che l’intimato Comune di Roma si è costituito in giudizio per contrastare la predetta pretesa risarcitoria, argomentando nel merito la sua infondatezza, la mancanza del prescritto elemento soggettivo e la mancata prova del danno, e prima ancora eccependo la tardività dei motivi aggiunti e l’avvenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio;

4 – Che devono pertanto essere preliminarmente esaminate le due predette eccezioni;

5 – Che il Comune, in particolare, eccepisce l’inammissibilità e/o irricevibilità dei sopraindicati motivi aggiunti, che -afferma- consentirebbero al ricorrente riaprire i termini di un giudizio introdotto nel 2006 ed attinente ad una vicenda che risale addirittura al 1993, introducendo fuori termini domande ed argomenti nuovi e quindi non consentiti;

6 – Che la Ricorrente giustifica la proposizione dei motivi aggiunti con la sopravvenienza di due provvedimenti (il permesso di costruire n. 120/2008 e successiva DIA invariante del 16.4.2009) che, in relazione al nuovo assetto urbanistico dell’area ed alla minore volumetria conseguentemente concessa rispetto all’originaria domanda di concessione, non hanno manifestato un contenuto lesivo da impugnare nel termine di decadenza, ma hanno più semplicemente concretizzato la riduzione delle possibilità edificatorie che sarebbero invece spettate se l’amministrazione non avesse adottato il diniego poi annullato dal TAR, in virtù del precedente progetto di cui all’istanza di concessione n. 6238131, consentendo la redazione della nuova perizia tecnica allegata;

7 – Che l’articolo 43 del Codice del processo amministrativo, ricorda il Collegio, ammette la possibilità di introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte, precisando che "si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini". L’articolo 30 a propria volta prevede, per le azioni di condanna, l’ordinario termine di prescrizione ovvero, se la domanda di risarcimento è per lesione di interessi legittimi, il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento;

8- Che, pertanto, in sede di giurisdizione esclusiva ed in mancanza della necessità d’impugnare entro termini di decadenza i nuovi provvedimenti, non appare né tardiva né inammissibile la proposizione dei motivi aggiunti in esame, che in realtà si limitano a rimodulare la quantificazione della richiesta di risarcimento in relazione ai più limitati vantaggi ottenuti dai citati atti di assenso, che hanno sostituito l’originario diniego annullato da questo Tribunale;

9 – Che, peraltro, la sorte dei motivi aggiunti resta legata a quella del ricorso principale cui accedono, che deve essere dichiarato estinto laddove sia accertata la intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio;

10 – Che deve essere pertanto esaminata l’ulteriore eccezione, mossa dal Comune con proprie ampie ed argomentate memorie, secondo cui è intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dal ricorrente, che nel proprio ricorso invoca la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione capitolina, ravvisando il fatto illecito causativo dei danni lamentati nel provvedimento con cui il Comune di Roma denegò il rilascio della concessione edilizia richiesta nel 1991 dal ricorrente, notificato il 10 giugno 1993, mentre la domanda risarcitoria è stata proposta con il ricorso in epigrafe solo nel 2006, quasi quindici anni dopo il verificarsi del fatto illecito Pertanto, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione -la cui esistenza sarebbe stato onere del ricorrente provare – secondo il Comune l’azione risarcitoria da questi proposta non potrà che essere rigettata da questo TAR del Lazio;

11 – Che il ricorrente oppone che la giurisprudenza citata dal Comune è minoritaria, e che in realtà il termine a quo per il computo del predetto termine di prescrizione deve decorrere solo dal successivo annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento lesivo disposto con la già ricordata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 814 dell’8/10/2003, citando a sostegno un’ampia giurisprudenza, ed in particolare la decisione n. 2/2006 dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

12 – Che il Comune argomenta in contrario con più successive memorie, tutte ammissibili, osserva il Collegio non accogliendo la prospettazione di parte ricorrente, ivi inclusa quella riferita alla pubblica udienza del 15 luglio 2011, in quanto il rinvio della discussione, pur disposto solo in ragione dei motivi aggiunti proposti dal medesimo ricorrente, non poteva non riaprire tutti i termini processuali nell’integrità del contradditorio fra le parti;

13 – Che il Comune, in particolare, richiama la decisione del Cons. Stato, Sez. VI, n. 1166 del 2 marzo 2009 -intervenuta su un’analoga fattispecie di responsabilità extracontrattuale derivante da provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo dal G.A. mentre, sostiene, le decisioni citate dal ricorrente hanno avuto ad oggetto fattispecie diverse, concernendo la lamentata lesione di interessi oppositivi (volti ad evitare un provvedimento negativo) e non, come in questo caso, di interessi pretensivi (ovvero volti ad ottenere un provvedimento favorevole), producendosi in quest’ultimo caso il danno già con l’adozione del diniego del provvedimento favorevole, e non con la successiva esecuzione del provvedimento negativo;

14 – Che, circa il precedente punto di diritto controverso, il Collegio osserva che quando fu adottato il provvedimento di diniego della concessione edilizia richiesta dal sig. D.S. (1993), la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi non era riconosciuta né da una espressa previsione di legge né dalla giurisprudenza, e che la stessa risarcibilità è oggi configurabile nella fattispecie in esame solo perché la sentenza accertativa dell’illegittimità del diniego è intervenuta circa dieci anni dopo la proposizione del ricorso, quando era stata ormai riconosciuta dalla giurisprudenza la risarcibilità della lesione di interessi legittimi. D’altronde, solo con l’entrata in vigore del nuovo Codice amministrativo è stata definitivamente sancita la fine della c.d. pregiudiziale amministrativa, consentendo la proposizione della domanda risarcitoria indipendentemente dall’impugnativa del provvedimento lesivo. Allo stesso tempo, l’articolo 30 del Codice ha disposto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, un termine "breve" (rispetto a quello civilistico di prescrizione), comunque decorrente (in conformità alla disciplina civilistica) dal giorno in cui il fatto lesivo si è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (e quindi dalla notifica del diniego del richiesto provvedimento favorevole), e raccorda il medesimo termine "breve" al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’atto solo nel caso in cui sia stata precedentemente proposta azione di annullamento. L’accoglimento della possibilità di separata impugnazione risarcitoria (azionata dall’odierno ricorrente) conferma, quindi, la giurisprudenza più avanzata formatasi sul punto, anche quanto alla decorrenza del termine per impugnare a decorrere dal fatto lesivo o dalla sua conoscenza, e solo in caso di lesione di interessi legittimi o di precedente impugnazione dell’atto lesivo condiziona l’azione ad un più breve termine di decadenza. Ebbene, conclude il Collegio, nella fattispecie in esame, in entrambe le ipotesi quel termine, di prescrizione (5 anni dal fatto lesivo in violazione di un diritto soggettivo), ovvero di decadenza (120 giorni dal fatto lesivo o dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento) in mancanza di una congrua disciplina transitoria da parte del nuovo Codice deve considerarsi oramai irrimediabilmente spirato;

15 – Che pertanto, trattandosi di fattispecie in materia di giurisdizione esclusiva cui, a giudizio del Collegio, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto per la responsabilità per illecito, ed essendo trascorsi ben più di cinque anni dalla conoscenza del diniego (e comunque più di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento), l’eccezione circa l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato in giudizio deve essere accolta, discendendone l’infondatezza della pretesa risarcitoria azionata con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti;

16 – Che, per l’effetto, il ricorso deve essere respinto e che tuttavia sussistono motivate ragioni, in relazione alla complessità delle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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