Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2011) 05-08-2011, n. 31351 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 ottobre 2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 23 dicembre 2009 del Tribunale di Torre Annunziata, appellata da T.M., condannato, alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (comma 2), per avere detenuto a fine di cessione a terzi gr.

30.115,750 di hashish, con tenore medio percentuale di THC pari al 5 per cento, da cui potevano ricavarsi 66.254,6 dosi medie singole (in (OMISSIS)).

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Giovanni Aricò, il quale, con un unico motivo di ricorso, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, ai sensi della D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, osservando che la Corte territoriale non aveva al riguardo tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui l’aggravante in questione è ravvisabile solo in casi di quantitativi che superino, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale di riferimento, avuto riguardo anche alla percentuale di principio attivo.

La sentenza impugnata si limita infatti a definire "notevolissimo" il quantitativo in questione e "molto alto" il numero di dosi medie ricavabili, e svaluta illogicamente la pur riconosciuta bassa percentuale del principio attivo, affermando erroneamente che per l’hashish non esiste un vero e proprio principio attivo da prendere in considerazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la nozione di ingente quantità, evocata dalla severa disposizione aggravatrice contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, (con implicazioni anche di trattamento penitenziario: v. art. 4 – bis ord. pen.), richiede un’applicazione giudiziale che si muova quanto più possibile su parametri improntati a criteri oggettivi, e, quindi, verificabili; essendo diversamente da dubitare fortemente del contrasto tra detta norma e il principio di determinatezza, aspetto del più generale principio di legalità presidiato dall’art. 25 Cost., comma 2 (Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2010, Castrogiovanni, Rv.

247374; Sez. 6, n. 20120 del 02/03/2010, Mtumwa, Rv. 247375; v. anche, sulla stessa linea, Sez. 6, n. 12404 del 14/01/2011, Laratta, Rv. 249635; Sez. 6, n. 42027 del 04/11/2010, Immorlano, Rv. 248740).

La circostanza aggravante in questione comporta infatti un rilevantissimo aumento, dalla metà a due terzi, della già elevata pena edittale-base di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, T.U. stup., che spazia, per restare solo a quella detentiva, da sei a venti anni, applicabile indistintamente ad ogni tipologia di sostanza stupefacente.

Con le richiamate pronunce si è anche osservato che con la sentenza delle Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000, ric. Primavera, ripudiatosi il criterio fino ad allora utilizzato della "saturazione del mercato", in quanto costituente dato estraneo alla indicazione normativa e comunque oggettivamente impalpabile, si è posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti, può definirsi "ingente" la quantità di sostanza tossica che superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera, così da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili e conseguentemente un incremento del pericolo per la salute pubblica, dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa al giudice del merito, il quale è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive.

In questo ordine di idee, merita di essere ribadito che, ai fini di un’applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, se non di casuale arbitrarietà, l’ambito di apprezzamento rimesso al giudice del merito deve prendere in considerazione soprattutto il criterio oggettivo rappresentato dal numero di fruitori finali cui è destinato un determinato quantitativo di droga, sia pure tenendo conto dell’area dove essi insistono: è cioè il valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti che, in assoluto, può definire il concetto di "ingente quantità", nel senso di una sua "eccezionale" dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino; e che a tal fine occorre fare riferimento non ai valori ponderali medi della vendita al dettaglio mannelli dei quantitativi normalmente importati (non essendovi nel nostro Paese una significativa produzione di sostanze stupefacenti) o a quelli che dalla importazione confluiscono alla rete di smercio territoriale.

Va ancora ribadito che il carattere "ingente" del quantitativo, e cioè la sua eccezionale dimensione rispetto alle usuali transazioni, può certamente essere suscettibile di essere di volta in volta confrontato dal giudice di merito con la corrente realtà del mercato; ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi "ingenti" quantitativi di droghe "leggere" (come, nel caso di specie, l’hashish), oramai parificate dal punto di vista sanzionatorio alle c.d. droghe "pesanti", che, presentando una percentuale di principio attivo corrispondente ai valori medi propri di tale sostanza, siano inferiori ai cinquanta chilogrammi.

Il valore medio di principio attivo costituisce un aspetto determinante, perchè è da esso che deriva l’effetto drogante; e, come giustamente rilevato dal ricorrente, non è dato comprendere sulla base di quali dati scientifici o rilevazioni fenomenologiche la Corte di appello ritenga che per l’hashish, contrariamente a quanto avviene per altre sostanze …, non esiste un vero e proprio principio attivo da prendere in considerazione.

3. Il Collegio non ignora le decisioni di altra Sezione di questa Corte, con le quali, in dissenso dall’orientamento sopra ricordato, si è affermato non essere consentito alla Corte di cassazione di predeterminare i limiti quantitativi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. (Sez. 4, n. 9927 del 01/02/2011, Ardizzone, Rv. 249076; e, in senso analogo, Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823).

Ma dette decisioni non considerano che le entità-soglia definite dall’orientamento che qui si condivide ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, T.U. stup. (2 kg. al lordo per le droghe c.d. "pesanti"; 50 kg. al lordo per le droghe c.d. "leggere") non intendono porsi alla stregua di valori assoluti o immutabili, perchè non è in discussione che debba essere la corrente realtà del mercato degli stupefacenti a definire caso per caso, e in relazione a una specifica realtà temporale e territoriale, quali siano le quantità che possano definirsi "ingenti"; rappresentando tali valori quantitativi solo parametri indicativi tratti, come detto, dalla casistica apprezzata dalla Corte di cassazione sulla base dei dati provenienti dalla esperienza processuale; parametri che ben possono essere ritenuti non confacenti al caso di specie, a patto però che il giudice di merito offra specifica indicazione dei criteri di riferimento impiegati.

4. Nel caso in esame è stato accertato che il quantitativo di hashish in questione, del peso di kg. 30,115 circa, presentava una percentuale di principio attivo pari al 5%; valore che si pone nell’ambito della media, dato che gli studi tossicologici di comune conoscenza generalmente assegnano a tale tipo di sostanza (pur essendovi considerevoli differenze a seconda della varietà delle essenze vegetali, del luogo e delle tecniche di produzione, nonchè delle condizioni di conservazione) un valore di THC normalmente compreso tra il 2 e il 10%. 5. Appare pertanto carente di adeguata motivazione la valutazione della Corte di appello secondo cui il quantitativo in questione sia da considerare "ingente"; vale a dire, per ripetere le espressioni della citata sentenza delle Sezioni unite, eccedente con carattere di eccezionalità le quantità usualmente trattate in transazioni comunemente svolte nell’area territoriale di riferimento, nel senso sopra chiarito (quantitativi che dalla importazione confluiscono alla rete di smercio territoriale); valutazione della quale, al di là dell’impiego di mere aggettivazioni, non si offre il minimo conto, posto che nella sentenza impugnata ci si limita ad affermare, senza alcuna indicazione di specifici parametri di riferimento tratti dall’esperienza offerta dall’area territoriale interessata, che il peso complessivo della sostanza sequestrata (al lordo come al netto) è notevolissimo e che il numero di dosi medie ricavabili definito in 66.254 dosi medie singole è molto alto.

6. La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà valutare se nel caso in esame il quantitativo di hashish di cui alla imputazione possa definirsi "ingente" alla stregua dei principi e criteri sopra delineati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *