Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29389 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.S.G. ricorre per cassazione, con quattro motivi di censura, avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia, che pronunziando su rinvio disposto da questa Corte con sent. n. 3599/03 (dichiarante la giurisdizione del G.O. ) nel giudizio vertente tra il medesimo e l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Enna, ad oggetto dell’impugnazione proposta il 4.8.99 di una cartella di pagamento, relativa alla tassa di possesso di un autoveicolo scaduta il 31.1.2003, ne ha rigettato la domanda, escludendo che il tributo si fosse prescritto, sul rilievo che il termine triennale estintivo, aumentato di gg. 250 in virtù della sospensione legale di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 43, comma 3, conv. in L. n. 85 del 1995 e D.L. n. 250 del 1995, art. 1, comma 27, lett. D) conv. in L. n. 349 del 1995,avesse iniziato il suo decorso non dalla suddetta data di scadenza, bensì dal 31 dicembre dell’anno 2003, nel corso del quale era scaduto quello di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Nicosia, cui il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.

Tanto premesso e rilevato che l’impugnazione in esame è stato notificata ad un ufficio di verso, ancorchè appartenente allo stesso ramo dell’amministrazione pubblicala quello (Agenzia delle Entrate di Enna) nei confronti del quale è svolto il giudizio di merito e che ha resistito alla domanda costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, questa Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione passiva, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a parte i casi di successione nel rapporto processuale correlata ad eventi rilevanti ai sensi dell’art. 110 c.p.c. o art. 111 c.p.c. (nella specie non risultanti nè dedotti), il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità,da o nei confronti delle stesse parti che tali erano nella sede di merito in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

Tale principio non soffre deroga nei casi di partecipazione al giudizio di un ufficio territoriale dell’amministrazione,quale che ne siano state le modalità di costituzione (se a mezzo di proprio funzionario o di difensore tecnico), considerato che solo al medesimo e non ad altri, sia pur facenti capo alla medesima amministrazione, compete la qualità di parte del processo.

Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese,in assenza di controparti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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