T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-09-2011, n. 7264 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione con inquadramento nell’area B e profilo di Assistente Amministrativo in applicazione del CCNL per il comparto della scuola.

Premettono i ricorrenti che:

1) con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 19.8.2010 adivano il Tribunale civile di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro avverso il provvedimento dirigenziale n. 8092 in data 9:7.2010, al fine di ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza, per l’ammissione degli stessi ai corso di formazione finalizzato al conseguimento della mobilità professionale per l’area D;

2) in data 14.9.2010 il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., emetteva ordinanza con la quale condannava il. Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico provinciale di Bologna e l’Ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna ad ammettere i ricorrenti al corso di formazione di cui si al punto che precede;

3) avverso la suddetta ordinanza veniva proposto reclamo da parte delle Amministrazioni resistenti, le quali eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice,Amministrativo;

4) in data 29.10.2010 il Collegio pronunciava ordinanza, pubblicata in data 3.11.2010, con la quale, riformando l’ordinanza impugnata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo;

5) nel frattempo, in data 27.10.2010, l’Ufficio Scolastico provinciale di Bologna, non solo senza aver dato esecuzione all’ordinanza del Giudice del lavoro di cui al punto 2), ma senza nemmeno aver atteso l’esito del Collegio in sede di reclamo, provvedeva ad approvare in via definitiva le graduatorie provinciali la mobilità professionale, escludendo gli odierni ricorrenti;

Asseriscono al riguardo:

1) di aver ricoperto negli anni passati la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in regime di supplenza e, per questa ragione, hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la mobilità professionale delI’area B – profilo di Assistente Amministrativo, all’area D profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

2) di essere in possesso dei requisiti previsti dal contratto integrativo per la partecipazione alla procedura di mobilità per l’inserimento nell’area D, come emerge dalla documentazione di seguito indicata, avendo un diploma di scuola superiore, maturato più di 5 anni di anzianità nel profilo di Assistente Amministrativo e più di tre anni nello specifico incarico di sostituzione del DSGA di ruolo.

3) che il contingente dei posti riservati alla mobilità professionale per l’inserimento nell’area D con il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’esercizio scolastico 2009/2010 è stato individuato, secondo quanto previsto dal D.M. 4.8.2009 n. 73, in numero pari a 450 unità (doc. 40) mentre il personale da ammettere al corso di formazione per il conseguimento della mobilità professionale dall’area B all’area D dovrebbe essere pari a 1.800 unità, corrispondenti al contingente annuale dei posti riservati al profilo di OSGA moltiplicato per quattro.

4) Con specifico riferimento alla mobilità professionale dall’area B – profilo di Assistente Amministrativo, all’area D – profilo di DSGA, il numero complessivo dei candidati ammessi al corso di formazione, come si evince dall’apposito elenco allegato al Decreto Direttoriale, è stata infatti fissata una quota massima di 900 unità a fronte delle 1.800 unità che avrebbero dovuto essere stabilite;

5) per la Provincia di Bologna, il contingente del personale ATA ammesso a partecipare al corso di formazione per la mobilità professionale dall’area B all’area D è stato individuato in 26 unità, laddove secondo una applicazione conforme al dettato contrattuale collettivo avrebbe dovuto essere di 52 unità.

6) di aver presentato la domanda per partecipare alla mobilità professionale indetta dall’Ufficio Provinciale di Bologna ed di aver superato la prova selettiva iniziale.

Con il ricorso in esame i ricorrenti censurano provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 48 CCNL COMPARTO SCUOLA; ART. 5, COM MA 4, CCNI E DM 4 AGOSTO 2009 N. 73.

L’art. 48 del CCNL è inequivocabile in tal senso, recitando che "i passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive (…) le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale".

Gli atti impugnati si pongono in palese contrasto con la disciplina appositamente dettata dal contratto nazionale integrativo.

L’art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009 non può essere interpretato altrimenti, affermando testualmente che "Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all’articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento".

Alla luce di questa disposizione, la decisione unilaterale del Ministero dell’Istruzione di ammettere ai corsi di formazione un contingente limitato al doppio dei posti riservati alla mobilità professionale si rivela profondamente illegittima, in quanto la misura predeterminata dalla citata disciplina contrattuale integrativa nazionale era del quadruplo ed a questa misura l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto attenersi.

Il contingente dei posti riservati alla mobilità professionale per il passaggio all’area D con il profilo di DSGA era stato individuato, con riferimento all’esercizio scolastico 2009/2010, secondo quanto previsto dal D.M. 4.8.2009 n. 73, in un numero pari a 450 unità.

Il personale da ammettere al corso di formazione doveva ammontare, pertanto, in applicazione della disciplina contrattuale integrativa, a 1.800 unità, che corrispondono a quattro volte il contingente annuale dei posti riservati all’acquisizione del profilo di DSGA.

Tale soglia non è stata rispettata dal Ministero dell’Istruzione.

2. ILLEGITTIMITA’ DEL PROWEDIMENTO PROVINCIAE PER VIOLAZIONE ART 48 CCNL COMPARTO SCUOLA, ART. 5 COM MA 4, CCNI E D.M. 4 AGOSTO 2009 N. 73. ILLEGITTIMITA DERIVATA.

Tutte le censure eccepite al motivo precedente devono intendersi riferite anche al provvedimento dirigenziale provinciale, il quale, nonostante richiami espressamente il CCNL comparto scuola, viola le sue stesse disposizioni.

3. VIOLAZIONE DELLART. 3 L. 241/90: ILLEGITTIMITA" SOTTO IL PROFILO DELL’ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA E/O CARENZA DI MOTIVAZiONE.

Il provvedimento direttoriale provinciale deve ritenersi, comunque, illegittimo per totale carenza di motivazione.

Dalla lettura dello stesso, infatti, non è dato comprendere per quale motivo l’odierna ricorrente, a seguito di reclamo presentato, non è stata ammessa nell’elenco definitivo provinciale per la partecipazione alla formazione.

4. ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO PROVINCIAE’ SOTTO IL PROFILO DELL’ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA CAUTELARE. ILLEGITTIMITA DERIVATA

Con riferimento al decreto dirigenziale con il quale l’Ufficio Scolastico Provinciale ha stabilito la graduatoria definitiva del personale ammesso alla mobilità, occorre evidenziare l’illegittimità del provvedimento stesso per violazione di una ordinanza cautelare emessa dal Giudice del Lavoro di Bologna, di cui l’amministrazione non ha tenuto minimamente conto.

Infatti, non solo l’ufficio Scolastico Provinciale di Bologna non ha riammesso gli odierni ricorrenti alla formazione propedeutica alla mobilità verticale in ottemperanza alla suddetta ordinanza, ma ha soprattutto adottato successivamente il provvedimento con il quale ha approvato in via definitiva l’elenco delle persone ammesse alla mobilità, negando dunque ai ricorrenti ogni possibilità di avanzamento di carriera.

Di certo, non potrà valere l’eccezione eventualmente sollevata dalle contro parti in merito al fatto che il provvedimento cautelare è stato emesso da un Giudice privo di giurisdizione in materia. Una eventuale difesa sul punto è facilmente censurabile non solo per il fatto che la natura del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. prevede gli stessi requisiti sostanziali (fumus boni iuris e periculum in mora) propri delle misure cautelari del Giudice Amministrativo, ma soprattutto per il fatto che lo stesso nuovo codice sul processo amministrativo fa salvi, ai sensidell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 104/2010, gli effetti delle misure cautelari emesse dal Giudice privo di giurisdizione fino allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione, che nel caso di specie è avvenuto il 3.11.2001.

Ne consegue che la misura cautelare mantiene la sua efficacia sino al 3 dicembre prossimo e, quindi, in quanto tale imponeva all’amministrazione di conformarsene.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti dell’ufficio scolastico concernenti l’indizione e lo svolgimento della procedura di selezione per l’accesso alla mobilità professionale del personale ATA di approvazione degli elenchi per la mobilità professionale, lamentando sostanzialmente la determinazione del numero di soggetti da ammettere alla procedura concorsuale al fine delle successive assunzioni per violazione dell’art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009 e per illegittimità derivata delle correlate graduatorie con violazione dell’art.3 della legge n.241/90 per difetto di motivazione.

Le doglianze sono prive di giuridica consistenza.

Ed invero osserva il Collegio che parte ricorrente sostiene che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all’art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009 che testualmente dispone: "Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all’articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento", con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente ammesso ai corsi di formazione un contingente limitato al doppio dei posti riservati alla mobilità professionale quando invece la citata disciplina contrattuale integrativa nazionale era del quadruplo ed a questa misura l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto attenersi: e poiché contingente dei posti riservati alla mobilità professionale per il passaggio all’area D con il profilo di DSGA era stato individuato, con riferimento all’esercizio scolastico 2009/2010, secondo quanto previsto dal D.M. 4.8.2009 n. 73, in un numero pari a 450 unità, il personale da ammettere al corso di formazione doveva ammontare, pertanto, in applicazione della disciplina contrattuale integrativa, a 1.800 unità, che corrispondono a quattro volte il contingente annuale dei posti riservati all’acquisizione del profilo di DSGA.

La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.

A tale riguardo si osserva che la mobilità professionale del personale A T A, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 48 del CCNL/2007, come modificato dall’articolo 1, lettera A), della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, può essere disposta da un’area inferiore all’area immediatamente superiore….". Per effetto di detta previsione normativa:

1)in data 3 dicembre 2009 è stato sottoscritto, tra MIUR ed organizzazioni sindacali rappresentative, apposito. contratto nazionale integrativo con cui sono state definite le linee guida e gli aspetti procedurali di maggiore rilevanza della mobilità verticale. Ad un successivo strumento normativo, quale il decreto direttori aie qui contestato era demandata la individuazione delle modalità e di taluni criteri necessari per l’indizione e l’espletamento della procedura concorsuale;

2)nel Contratto Integrativo in questione è stata disciplinata, all’articolo 12, la mobilità non da un" area inferiore a quella immediatamente superiore bensì a quella ancora successiva. Tale fattispecie è stata concordata, sebbene non prevista da alcuna norma di legge né da altra disposizione contrattuale di rango superiore: da ciò consegue che nell’ ambito del Contratto, come nel decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, la disciplina del "doppio salto", dall’area "B" all’area "D", assuma la connotazione di lex specialis ovvero di una disposizione che nell’ ambito di un contesto normativo e procedimentale ben definito introduce innovazioni necessarie per gestire in modo differenziato l’esistente;

3) la fattispecie descritta non può essere assimilata alla mobilità strictu sensu con la conseguenza che non risulta ipotizzabile una pedissequa applicazione delle norme che la regolamentano a livello di contratto nazionale.

Sulla base di tali premesse interpretative ritiene il Collegio che risultano pertanto infondate tutte le doglianze formulate in questa sede dato che le stesse poggiano tutte sull’erroneo presupposto interpretativo della applicabilità alla specie del disposto di cui all’ art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009, quando invece il meccanismo della misura del "quadruplo" è correlata dalla contrattazione al passaggio da una qualifica a quella "immediatamente superiore" e non già all’evenienza del "doppio salto" dall’area "B" all’area "D", e cioè "non immediatamente superiore".

Da ciò consegue che legittimamente il DD. 979/2010, all’articolo 2.2., esplicitando con chiarezza i criteri per il computo del contingente complessivo del personale da avviare alla formazione per l’intero biennio, con la condivisione delle organizzazioni sindacali, ha previsto la partecipazione ai corsi di formazione di un numero di soggetti pari al doppio dei posti annualmente disponibili per la mobilità professionale: e ciò, riferisce la difesa erariale, al fine di contemperare la duplice esigenza di disporre di un congruo serbatoio di personale per le nomine da operare per scorrimento delle graduatorie e, al contempo, di evitare inutile aggravio di spesa coinvolgendo una quota di personale eccessiva rispetto alle reali disponibilità.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio possono tuttavia essere equitativamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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