Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 05-08-2011, n. 31316 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza resa dal Gip presso il Tribunale di Ancona che ha negato la convalida del fermo già adottato in data 27/11/2010 con decreto del Pubblico Ministero nei confronti di J.B., Z.N. e S.N. e ha poi applicato a J.B. e Z.N. la misura della custodia cautelare in carcere, ulteriormente disponendo nei confronti di S.N. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale per totale assenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga ritenuto dal Gip inattuale e per totale scostamento della asserzione di assenza di pericolo di fuga dagli elementi di fatto acquisiti in atti che viceversa rendono di evidenza assoluta tale pericolo. L’ordinanza avrebbe utilizzato una motivazione erronea con il ritenere che lo svolgimento di una attività lavorativa e il radicamento nel territorio siano elementi sufficienti a escludere un pericolo di fuga e tale motivazione escluderebbe, nel quadro di una argomentazione per assurdo, il pericolo di fuga per qualsiasi cittadino italiano appunto residente, occupato e radicato nel territorio.

All’udienza camerale del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Gli indagati J.B., e S.N. erano stati sottoposti a fermo per il reato di cui all’art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) (detenzione a fini di cessione a terzi di cocaina) mentre l’indagato Z.N. era sottoposto a fermo per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., per cessioni diverse di eroina, hashish secondo il dettaglio ma il Gip aveva negato la convalida del fermo affermando che non sussistono i presupposti normativi per la convalida dei fermi, sotto il profilo della attualità del pericolo di fuga, trattandosi di soggetti stranieri, ma tutti radicati stabilmente, e da anni, nel territorio marchigiano" ed escludendo che il tenore delle telefonate nelle quali il PM aveva ravvisato l’evidenza del pericolo di fuga giustificassero un giudizio di concreta attualità di quel pericolo.

Questa Corte rileva che il radicamento esistenziale in un territorio non è ragione da sola sufficiente ad escludere un concreto pericolo di fuga posto che proprio il parametro legale della concretezza e attualità di quel pericolo (art. 384 c.p.p., comma 1, Cass. Pen. Sez. 1^ 10/1/2006 n. 5244; Cass. Pen. Sez. 1^ 8/7/1998 n. 3364) impone una analisi e una verifica specifica in fatto che non può essere surrogata da una affermazione generica , suscettibile di essere in ogni momento superata dalla concretezza delle intenzioni, dei preparativi e dei fatti sui quali il giudice del precautelare, deve fornire adeguata valutazione.

L’affermazione con la quale il Gip sottolinea che "il tenore delle telefonate su cui è fondata la richiesta di convalida, non appare tale da giustificare in terminai di attualità il pericolo paventato, si risolve in una petizione di principio che da per dimostrato (o motivato) proprio ciò che doveva essere dimostrato (o motivato).

L’ordinanza impugnata deve essere annullata affinchè il giudice di rinvio provveda a fornire motivazione specifica circa la concreta esistenza di un pericolo di fuga valutato, con esplicita dimostrazione logico-giuridica, a fronte delle specifiche emergenze ritualmente acquisite al processo

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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