Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 05-08-2011, n. 31315 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Livorno in composizione monocratica ha applicato a M.P. la pena concordata tra le parti a fronte del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) commesso il (OMISSIS) e ha applicato di ufficio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. M.P. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

erroneità del dispositivo di sentenza per avere la sentenza determinato una rata della pena convertita, erroneamente conteggiata su un totale virtuale di Euro 4560,00 invece che sul totale effettivo di Euro 6.560,00 erronea ed illogica determinazione della sanzione accessoria rispetto alla pena principale.

All’udienza camerale del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva:

il primo motivo di censura deve essere rigettato posto che l’errore denunciato è stato oggetto di correzione ad opera dello stesso Tribunale senza aggiungere che il ricorrente non era fin da prima della correzione titolare di interesse a muovere una così fatta doglianza; anche il secondo motivo di censura deve essere rigettato.

Esclusa la esistenza di una simmetria automaticamente operante tra dosimetria della pena applicata e misura temporale della sospensione applicata come sanzione amministrativa accessoria, si deve osservare che la irrogazione di una sospensione di patente per una durata di tempo prossima a quella minima prevista dalla legge applicabile al caso per ragione di tempo, non abbisogna di specifica motivazione, dislocandosi quella misura minima in una fascia di applicazione che esclude in sè ogni arbitrarietà e ogni sproporzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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