Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29383 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 8 giugno 2004, il Giudice di pace di Milano, ritenuta la propria competenza, annullò la Delib. 15 maggio 2003 del Condominio di (OMISSIS), nella parte in cui disponeva la cancellazione delle strisce delimitanti i posti auto nel cortile condominiale, trattandosi di materia non posta all’ordine del giorno;

che il Tribunale di Milano, con sentenza in data 22 dicembre 2005, ha rigettato l’appello del condomino D.P., il quale aveva fatto valere, come unico motivo di gravame, l’incompetenza per materia del giudice di pace;

che il giudice d’appello ha rilevato che con la Delibera impugnata il Condominio aveva ridotto il numero dei posti auto nel cortile condominiale e quindi aveva modificato l’uso di una parte comune;

che si tratta – ha proseguito il Tribunale – di una Delibera che, disciplinando la misura e la modalità d’uso dei servizi condominiali, rientra nella materia attribuita dall’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2 alla competenza esclusiva del giudice di pace: ciò in quanto per valutare la competenza a giudicare una causa avente ad oggetto l’impugnazione di una Delibera condominiale, occorre far riferimento all’oggetto della Delibera stessa e non ai motivi per i quali essa viene impugnata;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 marzo 2006, sulla base di un motivo;

che ha resistito, con controricorso, V.V., mentre il Condominio e gli altri condomini indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità dell’udienza entrambi i difensori del ricorrente hanno dichiarato, con comunicazione depositata in cancelleria il 7 ottobre 2011, la rinuncia al mandato.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, per effetto del principio della perpetuarlo dell’ufficio del difensore, di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ., nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione, la sopravvenuta rinuncia al mandato comunicata dai difensori del ricorrente (Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2000, n. 1596; Cass., Sez. 3, 9 luglio 2009, n. 16121);

che con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento agli artt. 5 e 9 cod. proc. civ.), osservando che la Delibera era stata impugnata dalla condomina V. non per il contenuto lesivo del suo diritto d’uso del cortile condominiale, bensì solo ed esclusivamente per un vizio di forma, perchè nell’avviso di convocazione era stata omesso l’argomento della cancellazione delle righe gialle adiacenti al muro di confine;

che ad avviso del ricorrente, l’annullamento di Delibera di organo collegiale motivato da difetto attinente alla sua convocazione rientra nella categoria di pretese di valore indeterminabile per l’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini monetari: e nella specie – si sostiene – l’annullamento della Delibera per il mancato inserimento della Delibera nell’ordine del giorno prescindeva dalla violazione della misura e delle modalità d’uso dei servizi condominiali;

che la doglianza è priva di fondamento, perchè l’oggetto della deliberazione impugnata, che si assume invalida, comunque attiene alla disciplina dell’uso dei posti auto nel cortile condominiale, e quindi ricade nella previsione dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), che attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace, qualunque ne sia il valore, le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case, a nulla rilevando che la ragione di impugnazione si fondi sulla mancata preventiva indicazione del tema nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare (Cass., Sez. 6-2, 28 marzo 2011, n. 7074);

che il ricorso è rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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