Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 05-08-2011, n. 31313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 M.I. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza in data 21.7.2010 del Tribunale di Casale Monferrato di applicazione della pena su richiesta delle parti; deduce la mancanza o il difetto di motivazione della stessa che si sarebbe limitata a controllare la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione delle circostanze, senza esprimere le ragioni per cui non ha ravvisato le ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1 Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, premesso che l’obbligo della motivazione, richiamato dall’art. art. 111 Cost. e art. 125 cod. proc. pen., comma 3, riguarda tutte le sentenze, compresa quindi anche quella resa nel procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p., è peraltro pacifico che in tale ultimo caso tale obbligo va ragguagliato alla particolare conformazione di tale sentenza e deve ritenersi assolto ogni qual volta il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi all’uopo richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e il giudizio di comparazione di eventuali circostanze, la congruità della pena patteggiata, la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia a tanto condizionata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.). In particolare, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione , anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (da ultimo, sez. 3^ ud. 6.11.97, Ninivaggi rv. 209387). Ciò in quanto nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta, il giudice decide non solo sull’accordo delle parti, ma anche "sulla base degli atti" sino a quel momento assunti ( art. 442 c.p.p.); egli ha, conseguentemente, l’obbligo di valutare la sussistenza o meno di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., solo se le stesse siano preesistenti alla richiesta delle parti, evincibili dagli atti e non suscettibili di emergere solo all’esito del dibattimento, al quale la parte, con la formulata richiesta di applicazione della pena concordata, ha rinunciato.

Non è consentito dunque all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni afferenti alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. senza specificare con precisione in quali termini tale disposizione potesse essere applicata nel momento del giudizio. Tale specificazione non è contenuta nel ricorso in esame, che si limita ad eccepire genericamente la sussistenza di una causa di non punibilità, e pertanto la sentenza impugnata che all’obbligo di motivazione ha adempiuto (facendo preciso riferimento alle risultanze indiziarie), si sottrae alle dedotte censure.

2 Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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