T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 2216 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto rettorale n. 1513 del 4.6.2008, la resistente Università ha indetto una procedura di valutazione comparativa "per la copertura di 6 posti di professore universitario di prima fascia per la Facoltà di Architettura e società" cui il ricorrente ha partecipato relativamente al settore scientifico disciplinare "ICAR/21 Urbanistica ARC 11513".

Gli esiti valutativi di interesse nel presente giudizio sono stati approvati con decreto rettorale n. 2236/2010 con il quale sono stati dichiarati idonei il dott. Paolo D.P. e la dott.ssa C.M..

Il ricorrente, partecipante alla procedura, ma non dichiarato idoneo, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendo svariati profili di illegittimità.

L’Università si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di notifica nei confronti dei candidati Ciaccio, Palazzo e Caravaggi; nel merito, al pari dei candidati risultati idonei, odierni controinteressati, ha opposto l’infondatezza delle avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.

Acquisita conoscenza, in sede di accesso, di ulteriore documentazione concorsuale, il ricorrente, con atto depositato il 12.1.2011, ha integrato le proprie censure con motivi aggiunti.

All’esito della pubblica udienza del 22.6.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

In disparte ogni considerazione sugli eccepiti profili di inammissibilità, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità della procedura valutativa che si sarebbe svolta in contrasto con il bando e con l’art. 4, commi 2 e 4, del DPR n. 117/2000.

In particolare lamenta:

– l’omissione della procedura comparativa disciplinata dall’art. 7, commi 10 e 11, del bando;

– l’omessa verbalizzazione degli orari di inizio e fine operazioni relativamente alla Ia riunione del 12.4.2010, alla IIa del 21.6.2010 e IIIa del 22.6.2010;

– l’omessa verbalizzazione dell’orario di fine operazioni relativamente alla IVa riunione del 19.7.2010 ed alla VIa del 20.7.2010;

– la mancata verbalizzazione della data della Va riunione;

– la mancata specificazione dei candidati relativamente ai quali, nella IIa riunione, si sarebbe proceduto alla valutazione di titoli e pubblicazioni;

– l’omesso rilievo delle descritte omissione da parte del Rettore in violazione dell’art. 8 del bando che imporrebbe una verifica delle pregresse fasi concorsuali;

– il difetto di motivazione relativamente ai giudizi espressi relativamente ai curricula;

– l’evidente volontà di privilegiare il dott. D.P. nei confronti del ricorrente da parte, in particolare, dei commissari C., C. e M., provenienti da Facoltà presso le quali il candidato ha prestato o presta servizio;

– la mancata valutazione di tutte le 10 pubblicazioni prodotte dal ricorrente;

– la mancata verifica formale della corrispondenza delle pubblicazioni dei candidati con le prescrizioni del bando;

– la contraddittorietà della relazione finale ed il difetto di motivazione delle determinazioni impugnate che non consentirebbe la ricostruzione l’iter logico seguito dalla Commissione nel pervenire alla dichiarazione di idoneità dei controinteressati;

– l’illegittimità della clausola di bando che prescrive un unico giudizio complessivo sul curriculum scientifico e sull’eventuale prova didattica (non richiesta per i professori di II fascia) che avrebbe avvantaggiato il Prof. D.P., unico candidato ad averla sostenuta;

Le dedotte censure sono infondate.

Con riferimento alla pretesa omissione della valutazione comparativa, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto comparare analiticamente titoli e prove di ciascun candidato mentre di una tale valutazione non vi sarebbe traccia a verbale, essendosi la Commissione limitata ad esprimere unicamente dei giudizi complessivi sui ogni singolo candidato.

La censura travisa il significato di procedura comparativa.

L’art. 7 del bando prevedeva che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad "esprimere un giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica" procedendo successivamente "previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti" a dichiarare i nominativi dei candidati idonei.

Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza prevalente la "valutazione comparativa, concerne la procedura concorsuale nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali, prima, e collegiali, poi) i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente. Non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove debba recare una valutazione comparativa". (Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705).

Deve, pertanto, ritenersi che le determinazioni della Commissione, assunte sulla base dell’esame dei profili e dei titoli dei concorrenti, compendiati in appositi giudizi, integri la richiesta comparazione delle posizioni dei candidati.

Parimenti infondate sono le dedotte irregolarità dei verbali di gara che recano, contrariamente a quanto esposto in ricorso, l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e fine delle operazioni.

Quanto alla procedura di valutazione che in ricorso si assume essere viziata, la Commissione:

– nella seduta del 12.4.2010, ha provveduto a stabilire i criteri di valutazione dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche in conformità a quanto stabilito nel bando (v. All. 1 al relativo verbale), nonché a stabilire i criteri per la valutazione della prova didattica prevista per i candidati non in possesso della qualifica di professore associato (v. All. 2);

– nella seduta del 21.6.2010 ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le domande verificandone i contenuti, esaminando, per una parte dei candidati, curricula e pubblicazioni consegnate (con ciò neutralizzando la dedotta mancata verifica di conformità delle pubblicazioni alle prescrizioni di bando). Nell’allegato 2 al verbale sono riportati i giudizi resi in ordine ad ogni singolo candidato;

– nella seduta del 22.6.2010 e 19.7.2010 sono proseguite le operazioni di valutazione di curricula e pubblicazioni (i cui giudizi sono contenuti nell’all. 1 ai relativi verbali);

– in data 19.7.2010 si è proceduto all’estrazione della prova didattica cui sottoporre il Prof. D.P. e in data 20.7.2010 detta prova è stata svolta;

– nella stessa seduta del 20.7.2010, dopo l’esperimento della prova didattica, ha proceduto alla formulazione dei giudizi riferiti ai titoli ed alle pubblicazioni dei candidati riportati in forma necessariamente sintetica in all. 3 al verbale;

– ha proceduto quindi in pari data alla redazione della relazione finale della procedura di valutazione dichiarando idonei gli odierni controinteressati.

La descritta procedura è conforme alle prescrizioni di bando e le risultanze di gara, come emerge dai contenuti dei verbali, cui si rimanda, evidenziano l’iter logico seguito dall’organismo valutativo nel pervenire all’esito in questa sede contestato palesando la mancanza di pregio della dedotta carenza di motivazione.

Quanto ai contenuti dei giudizi formulati deve evidenziarsi che sono espressione di un potere discrezionale non sindacabile in questa sede se non in presenza di elementi ictu oculi rilevabili suscettibili di palesare, ancorché in via meramente sintomatica, una distorsione nell’esercizio del potere valutativo esercitato dalla Commissione tale da privare di attendibilità l’esito concorsuale conclusivo.

Elementi che, deve evidenziarsi, non è dato rilevare nel caso di specie.

Le censura riferite all’intento della Commissione di favorire il candidato D.P. sono, infatti, apodittiche e non supportate da concreti elementi di prova, così come la allegata sottovalutazione dello spessore professionale del ricorrente.

Nessuna efficienza probatoria può essere esplicata nel senso dalla sinteticità dei giudizi espressi dai singoli Commissari contenuti negli allegati ai verbali che, per loro natura, non possono che essere complessivi ed esprimere un giudizio globale sul candidato senza contenere specifici apprezzamenti in ordine ad ogni singolo profilo esaminato.

Allo stesso modo nulla prova la citazione, nei relativi giudizi, di una sola delle numerose pubblicazioni prodotte in quanto anche tale giudizio, in ossequio ad esigenze di sintesi, non può contenere una puntuale analisi di tutti gli elaborati prodotti. (Cons. St., Sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4824)

Sotto tale profilo nessuna disparità di trattamento è rilevabile stante la estrema sinteticità di tutti i giudizi espressi dai Commissari senza che possa assumere valore dirimente, come vorrebbe il ricorrente, il "numero di righe" nelle quali si è sviluppato il giudizio di ogni singolo candidato.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del bando e del DPR n. 117/2000 in relazione alla valutazione dei titoli e pubblicazioni dei candidati, deducendo che tanto le pubblicazioni che la lezione costituente prova didattica di esame, del dott. D.P., risulterebbero essere state limitate a tematiche energetiche e quindi non conferenti con il settore disciplinare di interesse (urbanistica).

La censura è infondata.

Su un piano generale, come è stato già osservato da questo Tribunale, il possesso di un elevato livello di specializzazione in ordine a specifici profili strettamente connessi alla materia non è circostanza di per sé sufficiente ad escludere il possesso di adeguate competenze di base. (TAR Lombardia, Milano, 27 settembre 2006, 1960).

Quanto al caso di specie, sebbene sia evidente una connotazione specialistica nella produzione del Prof. D.P., deve rilevarsi che il tema energetico non può considerarsi totalmente avulso dal settore disciplinare di interesse tanto da ritenere affette da palese incongruità e irragionevolezza le scelte, espressione di discrezionalità tecnica, operate dalla Commissione in punto di ammissibilità e attinenza delle pubblicazioni del candidato.

Le contestate pubblicazioni, inoltre, non vertono su argomenti di esclusivo contenuto energetico ma sviluppano temi in cui detti profili si correlano con la pianificazione urbanistica.

Nel merito, il candidato D.P. ha prodotto sei pubblicazioni fra le quali tre la cui pertinenza è riconosciuta dallo stesso ricorrente.

Le residue tre, sulle quali si appuntano le doglianze oggetto di disamina nel presente giudizio, recano i seguenti titoli: "Energia, microclima e forma urbana", "Rinnovo del patrimonio edilizio, risparmio energetico e politiche urbane", "La governance nel piano energetico locale".

Già sulla base della mera indicazione dei titoli (da ciò solo il ricorrente trae spunto per affermare l’estraneità delle opere alla materia dell’urbanistica senza entrare incisivamente nel merito dei contenuti) non è dato rilevare alcun profilo di evidente irragionevolezza che possa deporre per un distorto esercizio del potere valutativo trattandosi di temi sicuramente pertinenti alla materia dell’urbanistica.

Del tutto apodittica è, infine, la affermata mancanza di competenze dei commissari a valutare elaborati in materia energetica che risulta prima ancora infondata nelle premesse, in quanto si tratta pur sempre di elaborati attinenti al materia urbanistica.

Le considerazioni ora esposte privano, altresì, di pregio le censure avanzate avverso la formulazione delle tracce predisposte per la prova didattica del Prof. D.P., reiterate ed integrate in sede di motivi aggiunti (primo motivo).

Deve, infatti, preliminarmente precisarsi che la previsione della prova non risponde a nessun intento di favorire il candidato, come sembra ipotizzarsi in ricorso, ma è adempimento previsto dall’art. 4, comma 9 del DPR n. 117/2000 in base al quale "nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva".

Quanto alle modalità di svolgimento della prova, il ricorrente rileva che nel verbale n. 1 si sarebbe previsto di sottoporre il candidato ad una prova didattica "su aspetti generali del settore scientifico disciplinare oggetto del bando" mentre nell’allegato 2 del medesimo verbale si precisa che la prova avrebbe riguardato "temi pertinenti…" introducendo un concetto più generico che avrebbe consentito alla commissione di confezionare temi a misura del candidato D.P..

In disparte ogni considerazione sulla pretestuosa distinzione fra "aspetti generali" e argomenti pertinenti", l’affermazione ipotizza un comportamento scorretto della Commissione preordinato a favorire un candidato che, ammesso trovasse riscontro obiettivo in atti, non potrebbe rientrare nella giurisdizione di questo giudice.

Le tracce prescelte, ad ogni buon fine, sono tutte riferite alla materia urbanistica risultando irrilevanti i riferimenti a possibili interferenze fra la materia urbanistica e profili energetici trattandosi di aspetti, come già rilevato, strettamente interconnessi.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità in via derivata del parere del Consiglio di Dipartimento del 16.10.2010 e della deliberazione del Consiglio di Facoltà di pari data che mutuerebbero i profili di illegittimità del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comparativa e con il quarto motivo deduce l’illegittimità dei medesimi atti per vizi propri rilevando come dai verbali del Consiglio di Dipartimento non sia dato evincere la presenza del numero legale per deliberare.

Deduce ulteriormente che la mancata previsione, nell’ordine del giorno tanto nel Consiglio di Dipartimento che del Consiglio di Facoltà, della chiamata della Prof. C.M..

Le censure sono smentite in atti

La convocazione del Consiglio di Facoltà del 7.9.2010, rivolta ai professori di ruolo, prevedeva all’ordine del giorno la chiamata dei professori vincitori del concorso.

Risulta, altresì, dai relativi verbali che i due Consigli hanno deliberato in presenza del numero legale.

Con il primo motivo aggiunto, il ricorrente rileva l’irricevibilità della domanda di partecipazione la concorso del dott. D.P. che, in violazione delle disposizioni di bando, non sarebbe stata presentata entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione del bando in G.U.

Il bando è stato pubblicato il 24.6.2008 ed il termine di presentazione delle domande è scaduto il 24.7.2008, mentre la domanda del controinteressato sarebbe stata protocollata il 29.7.2008.

La censura é priva di pregio in quanto il bando prevedeva espressamente la possibilità di inoltro della domanda di partecipazione a mezzo del servizio postale con precisazione che, in tale ipotesi, avrebbero fatto fede timbro e date dell’ufficio postale accettante.

Le stesse risultanze del registro di protocollo allegate dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze, smentiscono l’assunto evidenziando come il documento protocollato fosse indicato come "Raccomandata del 22/07/2008".

Con il secondo motivo aggiunto si censurano le operazioni di valutazione di titoli e pubblicazioni.

In particolare, parte ricorrente, sul presupposto di una pretesa omissione in cui sarebbe incorsa la Commissione, per sua stessa ammissione, si sostituisce all’organo valutativo procedendo "all’analisi e valutazione comparativa tra il ricorrente G.B. e i due candidati giudicati idonei" che in sede concorsuale non si sarebbe svolta.

In ricorso, viene quindi sviluppata dallo stesso ricorrente la ritenuta omessa procedura comparativa procedendo all’analisi ed al raffronto delle pubblicazioni presentate dal ricorrente e dai controinteressati "secondo i cinque criteri di valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche definiti dalla Commissione".

Premesso che, come già evidenziato in sede di esame del ricorso introduttivo del giudizio, la fase di valutazione comparativa dei candidati è stata svolta dall’organismo a ciò deputato, il motivo di ricorso è del tutto inammissibile non potendosi in questa sede doppiare le valutazioni tecnico discrezionali già espresse dalla Commissione di concorso sostituendole con l’analisi del ricorrente, ancorché autoqualificata dal medesimo come "puntuale ed obiettiva poiché si riconosce alla controinteressata la congruità del complesso dell’attività con il settore disciplinare di interesse".

Con il terzo motivo aggiunto viene dedotta l’illegittimità in via derivata della nomina della controinteressata Moranti.

La riconosciuta legittimità degli atti impugnati rende non configurabile alcuna illegittimità derivata.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla particolarità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *