Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 05-08-2011, n. 31344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 10/3/2009, confermava la decisione 23/4/2007 del locale Tribunale, che aveva dichiarato T.G. colpevole del reato di cui all’art. 334 c.p., commi 1 e 2 – per avere circolato, in data 27/10/2004, a bordo di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla sua custodia – e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla prova del medesimo.

3. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sentenza n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/1/2011, hanno affermato il principio che l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra la sola violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4, in quanto norma speciale rispetto all’art. 334 cod. pen., e ciò in forza della previsione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 che delinea il criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatrici e norme amministrative sanzionatorie, attraverso il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte. Il Collegio condivide tale principio e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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