T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 14-09-2011, n. 1617 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente rivendica il diritto alla promozione al grado superiore di Capitano di Vascello Farmacista ed all’ulteriore grado di Contrammiraglio.

1.1. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

Violazione di legge ( d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 artt.47, 62 commi 5 e 6); erronea applicazione di legge ( d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 artt. 47, 62 commi 5 e 6); violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ( art. 97 Costituzione); eccesso di potere e straripamento di potere; irragionevolezza.

1.2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione dl ricorso.

1.3. Nella pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

2. In via preliminare, deve osservarsi che nelle procedure di avanzamento dei militari, non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, ad eccezione dei diritti collegati alla corresponsione degli emolumenti dovuti successivamente al conferimento del grado (Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2005, n. 7036).

La pretesa alla promozione costituisce un interesse legittimo del militare interessato e non un suo diritto soggettivo, trattandosi di materia caratterizzata dalla presenza di atti autoritativi nei confronti dei quali sono ravvisabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo, la cui tutela può essere fatta valere solo mediante la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo e come tale non può costituire oggetto di un’azione di accertamento.

Ne consegue che, a fronte del potere di promuovere esiste, nell’interessato, soltanto un interesse legittimo (C.d.S. sez. IV, 5 aprile 2005 n. 1552 e n. 1553).

2.1. Effettuata tale premessa deve rilevarsi che il ricorrente si duole del fatto che, essendosi classificato al 3° posto della graduatoria di merito dal 1998 al 2002, nell’anno 2000 doveva essere promosso a Capitano di Vascello.

Tale circostanza evidenzia come, in applicazione dei principi suindicati, vantando il ricorrente un mero interesse legittimo alla promozione, avrebbe dovuto impugnare gli atti organizzativi adottati dall’Amministrazione intimata nel 2000.

In proposito, risulta difatti convincente la tesi sostenuta dalla P.A. nella memoria del 6 giugno 2011 a dire della quale il provvedimento immediatamente lesivo nei confronti del P. sia la mancata promozione al grado di Capitano di Vascello a far data dal 1 luglio 2000, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto impugnare il foglio d’ordini della Marina (o comunque altro atto equipollente) contenente l’esito del giudizio di avanzamento di tale anno.

2.2. A superare tale ostacolo non può sovvenire l’atto di diffida intimato dal ricorrente in data 14 novembre 2009, al quale la P.A. ha risposto con nota del 6 agosto 2010, richiamando gli atti adottati a suo tempo per la formazione dell’aliquota di avanzamento degli ufficiali di Capitano di Vascello, essendo quest’ultima, in assenza di alcun procedimento istruttorio, atto meramente confermativo ed esecutivo.

3. Le considerazioni citate comportano l’infondatezza del ricorso atteso che la lamentata illegittimità degli atti di inquadramento del ricorrente nel grado di Capitano di Fregata Farmacista non sussiste.

3.1. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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