Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 05-08-2011, n. 31340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 4/10/2011, confermava la decisione 6/11/2006 del Tribunale di Pordenone – Sezione di S. Vito al ragliamento-, che aveva dichiarato M.M.A. colpevole del reato di calunnia – per avere, con querela del 3/9/2003, incolpato A.M., pur sapendolo innocente, di averla spintonata e fatta cadere a terra, cagionandole così lesioni personali lievi – e l’aveva condannata, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi quattro di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Il Giudice distrettuale riteneva che la responsabilità della M. era conclamata dalle precise, concordi e attendibili testimonianze della persona offesa, della T., del L. e del B., i quali, avendo assistito, il giorno 30/8/2003, al litigio, per ragioni condominiali, tra l’imputata e l’ A., avevano escluso perentoriamente che quest’ultimo avesse, nella circostanza, spintonato la prima, facendola cadere rovinosamente a terra, ed avevano anzi precisato che la donna, di sua iniziativa, si era accasciata a terra, non appena l’ A. si era avvicinato per scattare delle fotografie alle opere edili oggetto di contestazione;

aggiungeva che le testimonianza del L. e del R., non presenti all’episodio, perchè giunti successivamente, non smentivano quelle delle persone presenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputata, lamentando la mancanza di motivazione in relazione a punti decisivi della vicenda processuale, così come ricostruita dai giudici di merito: a) si era allegata piena attendibilità al teste d’accusa B., che nell’annotazione di polizia redatta dal m.llo R. non era indicato come presente ai fatti; b) si era allegata attendibilità alla testimonianza dell’ A., nonostante fosse stata contraddetta dalle dichiarazioni del teste U.F.;

c) non si era considerato che l’imputata, nel riferire in querela di essere stata urtata dall’Americo e di essere finita a terra, ben poteva avere erroneamente percepito come volontario tale gesto del tutto casuale, il che portava ad escludere il dolo della calunnia.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè sostanzialmente ripropone le stesse doglianze . articolate in sede di appello e in relazione alle quali v’è già adeguata e logica risposta nella sentenza impugnata, con riferimento sia alla ritenuta attendibilità delle testimonianze poste a base del giudizio di colpevolezza, sia alla ricostruzione della vicenda da cui trae origine l’accusa di calunnia.

La sentenza in verifica, infatti, come si evince da quanto innanzi sintetizzato, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene e, nell’esplicitarle, prende in considerazione e disattende motivatamente i rilievi difensivi articolati nell’atto di appello.

I motivi di ricorso, riproponendo questi stessi rilievi già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame, devono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le argomentazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che determina comunque l’inammissibilità dell’impugnazione.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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