Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. M.R. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio: in particolare, due dosi droganti di marijuana, tredici dosi di hashish e 4 dosi di ecstasy, con l’accusa specifica anche di avere ceduto ad Ma.An. un piccolo quantitativo di hashish.
Il GUP del Tribunale di Perugia, con sentenza in data 10-1-2006 a seguito di rito abbreviato, lo dichiarava colpevole per il reato contestato con il riconoscimento dell’ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, e delle circostanze attenuanti generiche; lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
2. Proposta impugnazione, la Corte di appello di Perugia confermava in punto di responsabilità la decisione di primo grado. Evidenziava che i Carabinieri di Perugia, a seguito di perquisizione domiciliare, avevano sequestrato, oltre agli stupefacenti menzionati, un coltello, un taglierino, un bilancino di precisione ed un nastro adesivo nero.
Inoltre, di rilievo, al fine di dimostrare l’attività di spaccio esercitata dall’imputato, risultavano le dichiarazioni rilasciate da Andrea Marcenti il quale era sopraggiunto nel corso della perquisizione ed aveva ammesso di essersi recato in loco per acquistare droga come aveva fatto altre volte.
Rappresentava la Corte di Appello che poteva essere concessa al M. anche l’attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7; difatti, costui aveva fornito un rilevante apporto alle indagini consentendo l’arresto di due giovani che trasportavano da Bologna a Perugia un rilevante carico di ecstasy. Di conseguenza, riduceva la pena irrogata a mesi tre di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa.
3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Si doleva per l’inadeguatezza della motivazione di Giudici di merito, i quali avevano trascurato completamente le dichiarazioni rese dal m.llo m., che aveva partecipato alle operazioni di perquisizione domiciliare. Il militare aveva ridimensionato il comportamento tenuto nell’occasione dall’imputato, il quale non aveva affatto ceduto della droga al sopraggiunto Ma.An., peraltro accompagnato in loco dallo stesso m..
Aggiungeva il ricorrente che non sussistevano elementi probatori certi attestanti l’esercizio da parte sua di attività di spaccio, mentre la droga era destinata al suo uso personale; tra l’altro, di rilievo appariva l’evenienza per cui che tutte le singole quantità rinvenute erano al di sotto delle dosi medie consentite per l’uso personale. In particolare, era emerso che egli era appunto un forte assuntore di sostanze stupefacenti. Chiedeva l’annullamento della decisione.
Presentava memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perchè manifestamente infondato e contenente censure in punto di fatto, nonchè consistenti in buona parte nella reiterazione di doglianze espresse con l’atto di appello su cui la Corte ha adeguatamente dedotto.
Giova rilevare che il controllo della Corte di Cassazione sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene delibata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico – argomentativo. Al Giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti: queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione in altro giudice del fatto ed impedirebbero alla stessa di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal Giudice stesso per giungere alla decisione.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito correttamente la vicenda in fatto, indicando gli specifici elementi probatori, apprezzandoli ed interpretandoli in modo adeguato, onde pervenire alla declaratoria di responsabilità dell’imputato per la condotta di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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