T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 1398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’impugnazione, volta a contestare la legittimità della scheda valutativa del ricorrente, al quale viene attribuito un giudizio fortemente negativo, è fondata nei termini di cui in motivazione.

Va infatti ricordato che, nel sistema delineato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante norme sui documenti caratteristici degli Ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle FF.AA. e dal d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, oggi abrogato e sostituito dal d.P.R. n. 213 del 2002, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono caratterizzati senza dubbio da un’altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate concretamente dal valutando. Essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr., Cons. St., sez. IV, 17 dicembre 2003 n. 8278; 18 ottobre 2002 n. 5741; 3 maggio 2001 n. 2489; 27 aprile 2004 n. 2559; 20 dicembre 2005 n. 7217; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 22 marzo 2007 n. 477).

Tali valutazioni non richiedono l’indicazione di particolari fatti commissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio negativo sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni (cfr. TAR Lazio, I bis, 24 ottobre 1995 n. 1788), essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. Cons. St., IV, 25 marzo 1996 n. 367). Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr., Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7217). Per costante giurisprudenza, inoltre, i giudizi possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, per ciò solo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un’adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l’oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti.

Il principio secondo cui, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le flessioni nel rendimento e le carenze nelle doti che siano state riscontrate nell’interessato debbono essere motivate al fine di rendere possibile verificare la correttezza dell’iter logico seguito, non mina il principio dell’autonomia ed indipendenza dei giudizi – in base al quale le valutazioni espresse in ciascun documento caratteristico sono riferite esclusivamente al periodo contemplato nel singolo documento – ma riconduce, piuttosto, l’autonomia stessa nell’ambito della ragionevolezza e della coerenza generale. (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 23 giugno 2008, n. 220).

2. Tuttavia nel caso in esame il giudizio risulta affetto dal dedotto vizio di istruttoria, che trasforma il vizio di mancata comunicazione previa da vizio procedimentale ex art.21 octies in vizio sostanziale.

2.1 Come noto in giurisprudenza, l’affermarsi dell’art. 21 octies secondo comma seconda parte comporta che l’amministrazione costituendosi in giudizio possa sanare il vizio procedimentale ove dimostri l’ineluttabilità del provvedimento assunto senza la comunicazione previa; peraltro il vizio torna a sussistere ove tale dimostrazione manchi.

Orbene anche ove si acceda alla inapplicabilità dell’art.7 della legge n.241/90 alla procedura valutativa, il momento della contestazione della valutazione stessa viene spostato alla fase del ricorso, ed è in tale quadro che vanno apprezzate le doglianze del ricorrente che apportano all’istruttoria degli elementi aggiuntivi tali da contestarne le conclusioni, in particolare laddove, anche mediante acquisizione di dichiarazioni di colleghi, riescono a dimostrare la non correttezza di alcune affermazioni quali quelle attinenti la composizione dell’organico nella sede di servizio.

Dunque la non implausibilità delle informazioni fornite dal ricorrente ben avrebbe comportato – o potrebbe comportare – una diversa valutazione; da qui la fondatezza della censura di istruttoria insufficiente.

Conseguentemente dovrà procedersi a una rivalutazione del ricorrente alla luce delle osservazioni e informazioni deducibili dal ricorso e dalla documentazione ivi offerta, salva sempre l’esplicazione di quella discrezionalità che l’ordinamento riconosce all’intimata amministrazione.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la scheda valutativa impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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