Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29355 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Lanforti Internazionale s.a.s. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale di Lucca per violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 7 e art. 13 C.d.S. (perchè, quale proprietario del suolo, consentiva pubblicità mediante collocazione di cartelli, in vista dell’autostrada).

L’opponente deduceva, per quanto qui ancora interessa, che i cartelloni erano stati installati nel marzo 2003 e quindi doveva applicarsi la sanzione prevista a tale data e non quella più elevata prevista al momento dell’accertamento della violazione.

Il Giudice di Pace con sentenza del 9/8/2005 rigettava l’opposizione rilevando, per quanto qui ancora di interesse, che per l’ammontare della sanzione doveva essere applicata la norma vigente al momento dell’ accertamento.

La società Lanforti Internazionale s.a.s. propone ricorso per cassazione notificato il 22/9/2006 affidato a due motivi.

Si è costituita la Prefettura di Massa Carrara con controricorso depositato il 28/4/2011 e pertanto dopo il termine di venti giorni dalla notificazione, avvenuta in data 3/11/2006.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente il vizio di motivazione; assume di avere richiesto al GdP di valutare se i cartelloni pubblicitari fossero stati inequivocabilmente rivolti verso l’autostrada e che a sostegno del contrario erano illustrati diversi punti, ma il GdP avrebbe omesso di motivare sul punto.

Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non riportandosi il contenuto delle censure, sia perchè manca la specificazione in merito alla rilevanza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, perchè sarebbe stato applicato il più sfavorevole regime sanzionatorio introdotto con il D.L. n. 151 del 2003 del 27/6/2002, mentre l’infrazione era stata commessa nel marzo 2003 quando la norma prevedeva una sanzione pecuniaria di Euro 343,35 e non quella di Euro 4.000,00 prevista invece alla data di accertamento; si sostiene che avrebbe dovuto essere applicato il regime sanzionatorio vigente al momento della commissione del fatto e non quello vigente al momento.

3. Il secondo motivo è infondato.

La violazione accertata costituisce una ipotesi di illecito amministrativo "a consumazione prolungata" (sul quale cfr. Cass. 11 aprile 2000 n. 4594). L’illecito in questione (pubblicità in vista dell’autostrada mediante cartellonistica pubblicitaria) è appunto caratterizzato dal fatto che la situazione vietata (il fatto di proporre una pubblicità in luogo non consentito) è suscettibile di protrarsi nel tempo in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa dell’agente, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità.

Pertanto il regime sanzionatorio applicabile è quello del momento dell’accertamento perchè in tale momento è in atto la violazione.

4. Il controricorso della Prefettura è stato depositato dopo la scadenza del termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall’art. 370 c.p.c., per cui deve dichiararsene l’improcedibilità in applicazione del principio pacifico (ex plurimis: Cass., n. 9440/98; Cass. n. 18091/2005) secondo cui la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione ne comporta l’improcedibilità, pur in difetto di espressa previsione da parte della norma che fissa l’indicato termine ( art. 370 cod. proc. civ., comma 3), giacchè tale sanzione deriva dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando difese e memorie prima dell’udienza di discussione, di sottostare all’onere processuale che le è imposto.

5. Non deve essere emessa nessuna pronuncia in ordine alle spese di presente giudizio di legittimità, data la rilevata improcedibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara improcedibile il controricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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