Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5156 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia inerisce alla gara d’appalto indetta dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, avente ad oggetto la costruzione e gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani a servizio del bacino BA/5, al cui esito era risultata aggiudicataria l’a.t.i. rappresentata da CO.LA.RI., mentre le a.t.i. capeggiate dal Consorzio C. e dalla società U. erano state escluse dalla gara per la mancanza di taluni allegati al progetto definitivo.

2. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione Puglia chiede la revocazione, ex art. 395 n. 4) c.p.c. (richiamato dall’art. 106 c.p.a.), della decisione n. 3634/2010 dell’8 giugno 2010 di questa Sezione, di riforma della sentenza n. 3410/2005 del 26 luglio 2005 del T.a.r. per la Puglia, la quale – per quanto qui interessa – aveva accolto il ricorso principale proposto da C., ritenendo illegittime l’esclusione dalla gara di C. e l’ammissione alla gara di CO.LA.RI.

La sentenza del T.a.r., impugnata con ricorsi in appello nn. 7741 e 8612 del 2005, in seguito riuniti, veniva ribaltata dalla decisione d’appello n. 3643/2010, la quale – per quanto qui interessa – accoglieva l’appello principale di CO.LA.RI. "nella parte in cui ritiene legittima l’esclusione dalla gara di C. e insussistente nei propri confronti la causa di esclusione affermata dal T.a.r." e disponeva che "per l’effetto riprendono in vita i provvedimenti annullati dal T.a.r." sulla base della motivazione, che l’aggiudicazione intervenuta nelle more del giudizio d’appello in favore di C. era "stata disposta in ottemperanza alla sentenza di primo grado, come si evince dal decreto di aggiudicazione del 28 febbraio 2006", sicché "la sorte di tale atto è subordinata all’esito del presente giudizio, in virtù del principio secondo cui la riforma di una sentenza travolge gli atti esecutivi che da essa dipendono (art. 336, co. 2, c.p.c.)" (v. così, testualmente, a p. 8 della citata decisione d’appello).

L’odierna ricorrente con l’impugnazione per revocazione – premettendo che la sottoscrizione del contratto con la nuova aggiudicataria risultante dalla sentenza del T.a.r. era intervenuta in data 7 luglio 2006, e che il relativo contratto era stato prodotto nel giudizio d’appello – fa valere i seguenti vizi revocatori:

a) "errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa ( art. 395 n. 4 c.p.c.) in relazione agli artt. 244, 245bis e 245ter D.Lgs. 163/06, come introdotti dagli artt. 7, 9 e 10 D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53" (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame), sul presupposto che per un verso l’avvenuta sottoscrizione ed esecuzione del contratto (con riguardo alla costruzione e all’entrata in esercizio dell’impianto) costituiva circostanza pacifica tra le parti, tant’è che CO.LA.RI. nella memoria depositata il 28 aprile 2010 nell’ambito del giudizio di appello aveva dichiarato che l’unico interesse residuato alla coltivazione dell’appello sarebbe legato al recupero della qualificazione perduta per non aver svolto la commessa, mentre l’appellata C. aveva testualmente concluso nel senso che il giudice d’appello dichiarasse che "la decisione non incide sul contratto stipulato tra il Commissario delegato e l’ATI C. nel 2006", e che per altro verso la qui impugnata decisione, non avvedendosi dell’esistenza del contratto pacificamente evincibile dagli atti di causa, aveva dichiarato la reviviscenza degli originari atti di gara, il che, in contrasto con la disciplina introdotta dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, condurrebbe alla consequenziale caducazione del contratto nelle more stipulato con C.;

b) "errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa ( art. 395 n. 4 c.p.c.)" (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame), sotto il profilo che il giudice d’appello, incorrendo in travisamento dei fatti riconducibile a errore meramente percettivo della documentazione prodotta in giudizio, aveva affermato la legittimità dell’esclusione di C. dalla gara per la mancanza, nella busta "B", delle planimetrie relative alla zona di Conversano e, comunque, per l’assenza di una dichiarazione specifica di un professionista abilitato, apposta sulle planimetrie, in ordine al metodo di redazione della documentazione planimetrica, mentre l’esistenza di tali documenti sarebbe emersa dal materiale istruttorio versato in giudizio.

L’impugnante chiedeva dunque, previa revocazione della decisione n. 3634/2010 dell’8 giugno 2010 di questa Sezione, "dichiararsi che il contratto stipulato in data 7 luglio 2006, rep. N. 8962, per Notar Lenoci, tra la Regione Puglia e l’ATI C. non è divenuto inefficace a seguito della pronuncia n. 3634/2010; b) respingersi il ricorso di appello proposto dalla soc. CO.LA.RI.; con ogni altra conseguenza di legge e vittoria di onorari e spese di giudizio" (v. così, le testuali conclusioni dell’odierna ricorrente).

3. Delle controparti, ritualmente evocate in giudizio, si costituiva unicamente CO.LA.RI. – Consorzio Laziale Rifiuti (in proprio e quale mandatario dell’a.t.i. con G. s.p.a., S. s.p.a., I. s.p.a. ed E. s.p.a.), eccependo l’inammissibilità dell’interposta impugnazione per l’inconfigurabilità dei dedotti vizi revocatori.

4. All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. La proposta impugnazione per revocazione deve essere dichiarata inammissibile.

5.1. All’accoglimento del motivo sub 2.a) osta il rilievo che la statuizione, contenuta nella parte dispositiva dell’impugnata decisione n. 3634/2010, secondo cui in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado "riprendono vita i provvedimenti annullati dal T.a.r." – basata sulla motivazione, secondo cui la sorte del decreto di aggiudicazione n. 37/D del 28 febbraio 2006 in favore di C., emanato sulla base della sentenza di primo grado, in applicazione del principio dell’efficacia espansiva esterna della sentenza di riforma sugli atti dipendenti, sancito dall’art. 336, comma 2, c.p.c., doveva ritenersi subordinata all’esito del giudizio d’appello – è stata adottata non già ex officio, bensì a risoluzione di una specifica eccezione d’improcedibilità dell’appello n. 7741 del 2005, sollevata da C. sotto il profilo che l’appellante CO.LA.RI. non avrebbe impugnato l’aggiudicazione nelle more del giudizio d’appello disposta in favore della stessa eccipiente.

Infatti, in disparte il rilievo che la statuizione qui censurata si riferisce ai "provvedimenti annullati dal T.a.r.", mentre nulla dispone con riguardo alla sorte del contratto – che trova la sua disciplina nel d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (entrato in vigore 27 aprile 2010), quale normativa processuale da ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame -, viene a mancare il requisito dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4) c.p.c., secondo cui il fatto oggetto del denunziato errore percettivo non deve aver costituito "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare", con conseguente inammissibilità del motivo in esame.

5.2. Privo di pregio è, altresì, il motivo sub 2.b).

Infatti, la qui impugnata pronuncia d’appello, nella parte in cui afferma la legittimità dell’esclusione di C. dalla gara, si fonda sulla precipua ratio decidendi che si esaurisce negli assunti, secondo i quali (i) "il verbale di gara è chiaro nel senso che nella busta B) di C. mancavano le planimetrie relative alla zona Conversano, mentre vi erano quelle della zona Molfetta, relative a diversa gara" e (ii) "a fronte di un verbale di gara che fa piena prova, gli elementi dedotti da C. non sono idonei a confutare le risultanze del verbale medesimo" (v. così, testualmente, a p. 12 dell’impugnata decisione), autonomamente sufficienti a suffragare in parte qua la gravata pronuncia d’appello ed escludenti l’idoneità di un’eventuale produzione postuma a influire sulle risultanze del verbale di gara.

L’ulteriore affermazione contenuta nell’impugnata decisione – secondo la quale "in ogni caso, ove anche fosse in astratto provato che tali planimetrie fossero effettivamente contenute nella busta B), le stesse sarebbero comunque inidonee a soddisfare le prescrizioni del capitolato" per le ragioni ivi di seguito sviluppate – e investita dal motivo in esame costituisce una motivazione aggiuntiva, di natura subordinata a quella principale sopra esposta, sicché il dedotto vizio revocatorio è privo del carattere della decisività, con sequela d’inammissibilità anche del motivo de quo.

6. Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; condanna la ricorrente Regione Puglia a rifondere alla controparte CO.LA.RI. – Consorzio Laziale Rifiuti le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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