Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5141 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede de L’Aquila, rubricato al n. 449/06 la DITTA F. di E. ing. G. impugnava il decreto n. 222 in data 17 agosto 2006 con il quale il Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Teramo aveva aggiudicato definitivamente ad E. s.r.l. la gara per la fornitura di hardware, software, apparecchiature multimediali, apparati di rete, servizi e materiale accessorio da destinare a strutture dello stesso Ateneo.

Sosteneva che illegittimamente l’appalto era stato aggiudicato alla controinteressata nonostante questa non fosse in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, precisando inoltre che la normativa di gara vietava il subappalto.

Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato ed il risarcimento dei danni subiti.

Con la sentenza in epigrafe, n. 810 in data 19 ottobre 2006, il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede de L’Aquila, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza la DITTA F. di E. ing. G. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 9628/06, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Teramo chiedendo il rigetto dell’appello.

Le parti si sono scambiate memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2011.

3. Le parti impostano la controversia in termini differenti.

L’appellante incentra le proprie argomentazioni sull’interpretazione dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di cui sostiene l’immediata applicabilità al caso di specie.

A suo avviso, quindi, il possesso dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui al precedente art. 1 della stessa legge n. 46/1990, espressamente preso in considerazione dalla "lex specialis", è condizione per la partecipazione alla gara.

La parte appellata sostiene che la controversia deve essere risolta alla luce delle previsioni della normativa di gara (non impugnata) che non prevede affatto il possesso delle suddetta abilitazione al fine della partecipazione alla procedura; di conseguenza, per l’Amministrazione, il loro possesso deve essere dimostrato solo in sede di esecuzione del contratto.

Il Collegio aderisce alla tesi dell’Amministrazione.

Invero, la normativa di gara non fa riferimento al possesso della suddetta abilitazione in sede di determinazione dei requisiti di partecipazione, ma solo nella disciplina dell’esecuzione del contratto.

Alla luce di tale fatto, l’interpretazione della normativa di gara implicitamente proposta dall’appellante porterebbe a risultati incongrui.

La normativa infatti, come già sottolineato non è certo univoca nell’imporre il possesso della suddetta abilitazione come requisito di partecipazione.

Di conseguenza, ogni imprenditore interessato al contratto è legittimato a ritenere di non essere obbligato a dotarsi del requisito al solo scopo della partecipazione, ritenendo di potersi attivare al riguardo solo in caso di aggiudicazione.

Giova inoltre osservare che l’adempimento non sembra richiedere tempi irragionevoli, posto che l’aggiudicataria è stata in grado di assolverlo in tempo utile per la stipula del contratto.

In conclusione, afferma il Collegio che la normativa della gara di cui ora si tratta deve essere interpretata secondo il principio, pacificamente accettato, del "favor partecipationis", e che l’applicazione del suddetto principio nella presente controversia non comporta lesioni della parità di condizione fra i concorrenti, che sarebbe anzi causata, per quanto già esposto, dall’applicazione della tesi dell’appellante.

4. In conclusione l’appello deve essere respinto.

In ragione della parziale complessità della causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9628/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *