Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29335

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 27477 del 2003 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dall’attrice Banca del Fucino e dall’intervenuta Banca di Roma con le quali, in via alternativa e subordinata, era stato chiesto di dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ovvero la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso tra l’acquirente G.C. e l’alienante N. A., debitore di ingenti somme verso le due suddette banche.

Interposto appello principale da parte della S.I.G.R.E.C., s.p.a.

(quale mandatala per procura generale di Capitalia s.p.a.) e proposto appello incidentale da parte della banca del Fucino (basato sugli stessi motivi), nella resistenza dell’altra appellata G. C., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1640 del 2009 (depositata il 16 aprile 2009), in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’inefficacia del contratto di compravendita dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 2901 c.c. e condannava l’appellata G.C. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 21 maggio 2010 e depositato il 7 giugno successivo) G.C., articolato in due motivi, in ordine al quale si sono costituiti in questa fase, con controricorso, le intimate Banca del Fucino e Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (quale mandataria di Aspra Finance s.p.a.).

Il difensore di quest’ultima parte ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con i due motivi proposti la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avuto riguardo alla circostanza che la Corte territoriale aveva ritenuto carente di motivazione le sentenza di primo grado.

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e "ratione temporis" applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 16 aprile 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010). Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che i ricorrenti si siano attenuti alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riguardo al motivo riferito alla dedotta violazione di legge (genericamente ricondotta, nello svolgimento della doglianza, all’art. 132 c.p.c.), non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla supposta violazione di norme, la cui formulazione – tale da contenere un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto della doglianza – avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009);

– con riferimento al supposto vizio di motivazione, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la motivazione adottata si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, a favore della controricorrente Banca del Fucino s.p.a., in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e, a favore dell’altra controricorrente Unicredit Credit Management Bank, in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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