Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5139 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il Ministero dell’interno impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia 18 luglio 2005 n.763 che ha accolto il ricorso del signor G. L. avverso il decreto del Questore di Brescia 29 gennaio 1997 cat. 13 B/1997PAS recante l’ordine di cessazione dell’attività di compravendita di roulotte per conto terzi per carenza del titolo autorizzativo di polizia (art. 115 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S.).

2. Assume l’Amministrazione appellante l’erroneità della sentenza per aver sostanzialmente ritenuto affetto da carenza istruttoria il provvedimento interdittivo sotto il profilo che non sarebbero stati svolti i necessari accertamenti per verificare l’effettiva natura dell’attività esercitata dall’originario ricorrente; per l’Amministrazione appellante, al contrario era pienamente provata la natura abusiva dell’attività del L. in quanto esercitata senza la prescritta autorizzazione di polizia, consistendo nella vendita per conto terzi di roulottes usate.

Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 24 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.L’appello è infondato e va respinto.

Il giudizio verte sulla legittimità del citato decreto adottato dal Questore a seguito dell’accertamento, a carico del ricorrente di primo grado, dell’esercizio dell’attività di vendita di roulotte per conto terzi senza il prescritto titolo di polizia (richiesto dall’art. 115 T.U.L.P.S.).

L’impugnata sentenza ha ritenuto che a fronte della tesi del L. (secondo cui egli si sarebbe limitato ad acquistare iure proprio i mezzi, salvo poi a rivenderli a terzi con distinti contratti) e della documentazione a sostegno di tale assunto (consistita nella allegazione delle scritture private di vendita comprovanti tale doppio passaggio) era mancato un approfondimento istruttorio da parte dell’Amministrazione; la quale, a seguito del rinvenimento casuale (in occasione di un sopralluogo conseguente ad un incendio) di alcuni automezzi sul piazzale antistante l’abitazione del L. (in numero ricompreso tra le 25 e le 30 unità), aveva contestato all’interessato l’esercizio abusivo della "vendita per conto terzi", adottando conseguentemente il provvedimento inibitorio, sulla base di elementi fattuali di tipo sostanzialmente indiziario.

Tale attività accertativa, propedeutica all’adozione del provvedimento, è stata ritenuta illegittima principalmente perché il L. aveva offerto (a mezzo delle citate scritture private) un principio di prova che gli acquisti dei mezzi erano effettuati in proprio, laddove l’Amministrazione non era riuscita a dimostrare l’effettivo esercizio dell’intermediazione commerciale: attività in relazione alla quale soltanto la legge prescrive il possesso del titolo autorizzatorio di polizia. D’altro canto era emerso dall’istruttoria che il L. era titolare della licenza commerciale rilasciata dal sindaco di Rodegno Saiano il 13 dicembre 1995 per la vendita di veicoli, roulottes e relativi ricambi, con relativa iscrizione al registro degli esercenti presso la locale Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

L’Amministrazione insiste nel ribadire la fondatezza dell’appello alla luce della portata dirimente degli accertamenti eseguiti in occasione del sopralluogo del 13 novembre 1996 e dell’assenza di data certa nella documentazione negoziale prodotta dall’interessato, peraltro mai esibita nella pendenza del procedimento amministrativo di accertamento dell’illecito.

I motivi di censura non meritano condivisione e non superarano i rilievi della sentenza circa la carenza istruttoria del procedimento propedeutico all’adozione dell’atto impugnato in primo grado.

I verbalizzanti infatti, all’esito dell’accesso sui luoghi, hanno constatato la presenza di roulottes nel piazzale antistante l’abitazione del L. ed hanno presunto l’esercizio da parte di questi della vendita per conto terzi dei mezzi, in ragione dell’intestazione formale degli stessi a soggetti distinti dall’attuale possessore.

Considera il Collegio che, di base, è corretta la valutazione compiuta dall’Amministrazione, per cui effettivamente tali elementi indiziari potevano legittimare l’avvio del procedimento di verifica circa l’effettiva natura dell’attività esercitata dal L..

Ciò nondimeno, questi elementi non bastavano a consentire conclusioni sicure riguardo all’attività in concreto disimpegnata. In particolare, non deponevano in senso dirimente nella direzione della sussitenza di quell’attività di intermediazione per conto terzi, in relazione alla quale è prevista la necessità dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 115 r.d. n. 773 del 1931. Vi è dunque una carenza istruttoria, perché ove un maggiore approfondimento fosse stato svolto, anche attraverso un più significativo coinvolgimento del privato interessato nella ricostruzione degli elementi, l’Amministrazione avrebbe potuto verificare, eventualmente attraverso un controllo a campione sui soggetti che hanno negoziato con il L., l’effettiva natura dei contratti da questi stipulati e l’effettiva consistenza della sua attività: tanto più che anche le emergenze del pubblico registro automobilistico non hanno portata dirimente, ma soltanto presuntiva dell’effettiva titolarità dei mezzi iscritti. Così, il difetto istruttorio consiste anche nel fatto che le scritture private di acquisto dei mezzi in possesso del L., potenzialmente utili a superare i contrari elementi presuntivi ritraibili dal p.r.a., avrebbero potuto essere proficuamente apprezzate, anche in termini di genuinità documentale, soltanto in esito ad un approfondimento, la cui assenza a giusta ragione ha comportato l’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato.

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione della natura formale dei vizi procedimentali posti a fondamento della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n 9084/06), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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