Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31686 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10-21 febbraio 2011, il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da M.M. ed rigettato quella proposta da M.D. avverso il decreto di sequestro preventivo L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, su patrimonio di quest’ultimo disposto, in data 15 dicembre 2010, dal g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia. Giova precisare, per le implicazioni che ne derivano sul piano processuale sottoposto all’attenzione di questa Corte, che in realtà il provvedimento impugnato riguarda un unico immobile "sfuggito" al decreto di sequestro dell’intero patrimonio del M. disposto in data 10 maggio 2010, trattandosi di immobile catastalmente ancora intestato ai venditori e quindi non immediatamente riferito dalle forze dell’ordine all’imputato.

Col primo motivo di ricorso, M.D. censura il menzionato provvedimento per l’inosservanza delle norme processuali concernenti l’individuazione del giudice competente ad assumere provvedimenti cautelari. In particolare osserva che il tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere competente, nonostante l’espressa eccezione sul punto, il g.i.p. pur dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio.

Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla pretesa sproporzione fra il valore dell’immobile sequestrato e le capacità reddituali sue e dei suoi familiari.

Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.

Com’è noto, la traslazione della competenza per l’adozione di misure cautelari dal g.i.p. al giudice del dibattimento ha luogo al momento della trasmissione degli atti dal primo a secondo giudice. In particolare, questa Corte ha precisato che "è competente il giudice per le indagini preliminari a emettere il sequestro preventivo richiesto, dal P.M., dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, essendo applicabile, in via analogica, quanto previsto dall’art. 317 c.p.p., comma 2, per il sequestro conservativo" (Cass. 9 novembre 2004, n. 47240; conf. Cass. 2 ottobre 2008, n. 40524; Cass. 19 dicembre 2008, n. 2388).

Ciò posto, al riguardo nel provvedimento impugnato si osserva che il decreto che dispone il giudizio è stato emesso in data 1 dicembre 2010 e che, considerati i tempi tecnici imposti anche dalla legge, "è del tutto inverosimile" che alla data di emanazione del decreto di sequestro (15 dicembre 2010) gli atti del processo fossero già pervenuti nella cancelleria del giudice del dibattimento. La difesa contesta questa rilevazione "statistica" del tribunale, ma non offre alcun elemento per affermare che la stessa non sia vera; in particolare, la difesa non certifica in alcun modo la data in cui gli atti del procedimento sono effettivamente giunti innanzi al giudice del dibattimento. E’ dunque corretta la conclusione cui perviene il tribunale di merito, ossia che "in ogni caso, non avendo il ricorrente fornito dimostrazione del contrario (e cioè della data di effettiva trasmissione degli atti al tribunale in composizione collegiale), l’eccezione è da ritenersi non provata".

Il secondo motivo di ricorso – articolato in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e), – è inammissibile. Al riguardo è tranciante la considerazione che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, "in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25932; conf. Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25933).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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