Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15-16 febbraio 2011, il Tribunale della libertà di Padova rigettava l’istanza di riesame proposta da L.G. avverso il decreto di sequestro preventivo della autovettura BMW 530 Touring targata (OMISSIS) disposto, in data 21 gennaio 2011, dal g.i.p. del locale tribunale.

Avverso tale provvedimento la L. propone ricorso allegando, quale unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione di alcuni elementi probatori addotti dalla stessa a riprova dell’inesistenza del contestato reato di incauto acquisto.

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo è tranciante la considerazione che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, "in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in indicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25932; conf. Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25933).

Nella specie, a prescindere dal nomen iuris, il ricorso prospetta unicamente elementi di fatto insuscettibili di essere vagliati da questa Corte. Si contesta, in particolare che il tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere sproporzionato – e dunque tale da trarre in allarme l’acquirente – il prezzo pagato per l’acquisto della autovettura, rispetto al suo valore di mercato dell’usato.

Invero, la difesa – consapevole dei limiti che incontra il sindacato di legittimità in tema di provvedimenti di sequestro conservativo e probatorio – si sofferma sulla violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 9, nella parte in cui dispone che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza";

norma applicabile anche al caso di specie per effetto del rinvio ad essa contenuto nell’art. 324 c.p.p., comma 7.

Non risulta, tuttavia, che ricorra il denunciato error in procedendo, che si avrebbe solo se il tribunale avesse del tutto ignorato gli elementi addotti dalla difesa e non anche nel diverso caso di esame e di non condivisione degli stessi.

Nella specie, il tribunale osserva che ®le argomentazioni svolte dalla difesa in merito alla congruità del prezzo pagato dalla L. non sono condivisibili, atteso il breve periodo di tempo trascorso fra i vari passaggi di proprietà e la netta inferiorità del prezzo pagato a fronte del valore di mercato del mezzo in questione-. Pertanto, a prescindere dal modo nel quale la doglianza è formalmente dedotta, essa si sostanzia in una censura nel merito, in quanto tale inammissibile in sede di legittimità, ancor più in materia di provvedimenti cautelari reali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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