Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, in data 18 aprile 1988, presentava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti domanda di iscrizione nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di Milano, allegando la documentazione richiesta dalla circolare ministeriale n. 171/88, fatta eccezione per gli atti concernenti la capacità finanziaria.

L’istante, in data 21 marzo 1991, è stata invitata a depositare gli atti medesimi entro 30 giorni.

In data 3 maggio 1991 è stata prodotta la documentazione richiesta, descrittiva della capacità finanziaria secondo lo schema stabilito dalla predetta circolare.

In data 3 marzo 1995 la società, appreso di essere stata inserita provvisoriamente in apposito elenco, e non nell’albo degli autotrasportatori, presentava istanza di iscrizione nello stesso.

Con delibera del 5 ottobre 1995 l’Amministrazione assegnava alla ricorrente 60 giorni per depositare alcuni documenti, a pena di esclusione dall’elenco e di decadenza dall’autorizzazione.

È seguita, in data 7 novembre 1996, la delibera di esclusione dall’albo, motivata con la mancata presentazione dei documenti richiesti.

La sentenza ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

Con delibera del 20 settembre 1995, notificata in data 13 novembre 1995, l’Amministrazione chiedeva alla ricorrente di presentare il certificato di iscrizione al registro delle imprese, dal quale risultasse che l’impresa non era in stato di fallimento e/o sottoposta a concordato preventivo o amministrazione controllata; dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della circolare n. 72/89 relativa; certificati dei carichi pendenti.

Stante l’omessa presentazione dei primi due documenti, il Ministero, con provvedimento del 22 febbraio 1996, ha avviato la procedura cautelativa prevista dall’art. 24 della legge n. 298/1974, invitando l’interessata a presentare le proprie deduzioni entro 30 giorni.

È seguita, in data 7 novembre 1996, la decisione di escludere la ricorrente dall’elenco degli autotrasportatori della provincia di Milano, sul presupposto della persistente mancanza dei predetti documenti.

Orbene, il contestato provvedimento è legittimato dall’art. 13, ultimo comma, della legge n. 298/1974, ai sensi del quale la mancata prova dei requisiti in argomento entro 18 mesi dall’autorizzazione ne determina la decadenza. Infatti, all’iscrizione nell’elenco separato dell’11 giugno 1985 ed al rilascio dell’autorizzazione del 15 ottobre 1992 (espressamente richiamati nella nota ministeriale prot. n. 1947/X/1 del 1 aprile 1995) non ha fatto seguito l’inoltro, da parte dell’interessata, della necessaria documentazione, nonostante l’espressa richiesta del Ministero in data 1 aprile 1995.

Né risulta, come sostiene la ricorrente, che l’unico documento originariamente mancante fosse l’attestazione di capacità finanziaria, trasmessa il 3 maggio 1991: con nota pervenuta il giorno 3 febbraio 1997 al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori (prot. n. 424/R 4988), l’istante ha ammesso di non avere ancora la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti previsti dall’art. 13, comma 4, della legge n. 298/1974, e che la stessa sarebbe stata inviata all’amministrazione non appena possibile.

La società ricorrente ha prodotto appello affidato d un unico motivo così epigrafato: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 298/1974.

All’udienza del 15 febbraio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sulla base della nota pervenuta il giorno 3 febbraio 1997 al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori (prot. n. 424/R 4988), con la quale il legale rappresentante della società ricorrente ammetteva di non avere ancora la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti previsti dall’art. 13, comma 4, della legge n. 298/1974, e che la stessa sarebbe stata inviata all’amministrazione non appena possibile.

Con l’unico motivo d’appello la ricorrente sostiene di aver presentato tutti i documenti necessari all’iscrizione; ma tale affermazione difensiva contrasta con la produzione documentale e, segnatamente, con la nota appena richiamata che non viene in alcun modo smentita.

Tanto è sufficiente per il rigetto dell’appello.

La mancata costituzione dell’amministrazione evocata in giudizio esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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