Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5136 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 4855(02, il sig. M. L. C., cittadino extracomunitario, in possesso del diploma di radiologia impugna il bando, pubblicato il 15 febbraio 2002, della selezione indetta dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l’assunzione, nell’ambito delle proprie unità situate nella Regione Lazio, di due elementi da inquadrare nella posizione economica C1, profilo delle attività sanitarie con funzioni di tecnico di radiologia medica, nella parte in cui prevedeva come requisito necessario di partecipazione la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; impugna il provvedimento in data 10 aprile 2002 con il quale è stata disposta la sua esclusione per mancanza del requisito della cittadinanza, la graduatoria di merito, nella parte in cui non lo colloca al primo posto, e gli atti di assunzione dei candidati collocati nei successivi posti della graduatoria.

Il sig. C. chiedeva inoltre l’accertamento del suo diritto a partecipare alla suddetta procedura ed beneficiare della sua collocazione in graduatoria, con la conseguente assunzione, previa, eventualmente, declaratoria dell’illegittimità dell’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Il ricorrente sosteneva che l’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, è implicitamente abrogato dalla privatizzazione del pubblico impiego, dall’art. 2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni sull’immigrazione), il quale equipara cittadini italiani e stranieri in materia di assunzione al lavoro e della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 143/75, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158.

Con la sentenza in epigrafe, n. 10905 in data 2 dicembre 2002, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, dichiarava inammissibile il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il sig. M. L. C. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 6985/2003, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiedendo il rigetto dell’appello.

Quest’ultimo è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2011.

3. L’appello è infondato.

L’appellante si è classificato al primo posto della selezione di cui al punto 1, venendo poi escluso per mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea; ha quindi impugnato congiuntamente il bando di concorso, nella parte in cui contiene la clausola che ha portato alla sua esclusione, il provvedimento di esclusione e la graduatoria di merito, nella parte in cui colloca ai primi due posti altri due concorrenti, nonché gli atti di assunzione di questi ultimi.

I candidati assunti hanno quindi un evidente interesse a conservare il bene della vita, ossia l’assunzione, ottenuta in esecuzione dei provvedimenti impugnati.

E’ quindi evidente che egli doveva chiamare in causa i suddetti candidati, notificando loro il ricorso di primo grado.

L’odierno appellante ha notificato il ricorso solo al candidato classificatosi al primo posto.

Il primo giudice ha ritenuto nulla la notifica in quanto effettuata nella sede di lavoro del controinteressato, a mani di un addetto all’ufficio, dichiarando quindi inammissibile il ricorso.

L’appellante contesta la tesi, sostenendo che per i lavoratori privati è valida la notifica effettuata presso la sede di lavoro anche se non consegnata a mani proprie dell’interessato, per cui, a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego il principio è applicabile anche per i lavoratori del settore pubblico.

La tesi non è condivisibile in quanto in contrasto con l’orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa.

C. di S., sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 659, ha di recente ribadito che "è inammissibile il ricorso, per nullità della notificazione all’unico controinteressato, allorché sia stato notificato a quest’ultimo presso l’ufficio in cui presta lavoro dipendente, non a mani proprie, ma a mani di altro dipendente dello stesso ufficio".

L’orientamento, condiviso dal Collegio, si basa sul fatto che di norma l’addetto ad un ufficio non ha l’onere di consegnare la corrispondenza personale ai colleghi per cui la notifica effettuata a mani di un collega di lavoro del destinatario non conferisce adeguata certezza sulla consegna del plico.

L’orientamento, in realtà, è comune tanto all’impiego pubblico quanto all’impiego privato.

Invero, la notifica a mani presso la sede di lavoro del destinatario non a mani proprie è valida solo se il consegnatario ha specificamente l’onere di consegnare, a sua volta, al vero destinatario tale tipo di corrispondenza (Cass. civile, sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26572).

Atteso che nel caso di specie nemmeno viene ipotizzato che la notifica del ricorso di primo grado è avvenuta a mani di soggetto tenuto alla consegna dell’atto al destinatario, la conclusione del primo giudice deve essere condivisa.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6985/03, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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