Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il P.G. presso la corte di appello di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., dal g.i.p. presso il tribunale dei Minorenni in data 30.9.2010 che, investito della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato minorenne, di età di 15 anni, di L.O. imputato del delitto di rapina, senza dar corso alla udienza preliminare, dichiarava non doversi procedere contro il predetto per immaturità al momento del fatto. Deduce il ricorrente violazione di norme processuali e sostanziali: processuali per non potersi pronunciare, una volta richiesto il rinvio a giudizio, sentenza di non doversi procedere, nella specie per immaturità dell’imputato, al di fuori del contesto proprio della celebrazione della udienza preliminare; sostanziali per non potersi valutare e quindi dichiarare l’immaturità dell’imputato quindicenne sulla base della semplicistica considerazione che il lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto – quattro anni- renderebbe impossibile l’accertamento della immaturità o meno in sede dibattimentale.

-2- Il ricorso è fondato, e pertanto, va accolto, sotto entrambi i profili proposti, anche se il primo preclude ed assorbe la decisione in merito al secondo.

Invero, pur incidentalmente, può dirsi che la capacità di intendere e di volere del minore infra-diciottenne, a differenza di quella dell’adulto, non è presunta, ma deve essere di volta in volta in concreto accertata, poichè essa può mancare non solo per cause di vera e propria infermità, ma anche per semplice immaturità. Non è possibile quindi certificare giudizialmente l’immaturità in base alla considerazione della sua impossibilità di… accertamento. Il vero è che mentre l’incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, l’incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva, l’esame della maturità mentale del minore va compiuto, a prescindere dal tempo della commissione del reato, con stretto riferimento al reato commesso, attraverso speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l’aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, senza trascurare di considerare i tempi di commissione del fatto commesso e di cui il minore è imputato lungo l’arco evolutivo della sua personalità e quindi con un maggior rigore valutativo, allorchè tale fatto si colloca nella fase finale dell’età evolutiva (in tali termini, Sez. 1, 10.11.1987/18.2.1988, Ghidonio, Rv 177656).

Il ricorso comunque va deciso in rito. Il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. L’art. 129 c.p.p., non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo – artt. 425,469, 529, 530 e 531 c.p.p.-, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio(v., per tutte, Sez. Un. 25.1/30.3.2005, P.G. in proc. De Rosa, Rv. 230529).

Ne consegue che la sentenza di non doversi procedere emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal g.u.p., investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non è appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 2, in quanto, in caso contrario, l’eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell’imputato, con la conseguente sua privazione di facoltà suscettibili di esercizio solo nell’ambito dell’udienza preliminare.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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