Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31681Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il P.G. presso la corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione avverso la sentenza del gip della stessa città in data 24.11/7. 12.2010 che, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dichiarava non luogo procedere nei confronti di M.L., imputato dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona, per non aver commesso il fatto, rilevando la indebita svalutazione giudiziale di un significativo elemento probatorio acquisito agli atti costituito dalla individuazione della casella postale, intestata all’imputato, dove era confluita la somma, anche se modesta, provento della truffa come contestata.

-2- Il ricorso va accolto perchè fondato sul presupposto della consapevole rappresentazione della natura della sentenza di non luogo a provvedere a conclusione della udienza preliminare. Invero il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza deve adottare il criterio prognostico proprio del giudice disciplinare nella adozione di una sentenza quale quella de qua: alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. valutare se l’accusa possa essere o meno sostenibile in giudizio (in tal senso v. per tutte, Sez. 2, 14.5/22.7.2010, Orsini e a. Rv.

247860; Sez. 5, 8.3/21.4.2010, Caradonna e a., Rv. 246874). Il che consegue alla natura processuale e non di merito della udienza preliminare funzionale ad evitare dibattimenti inutili. Ed inutili i dibattimenti diventano in presenza di una situazione di desertificazione del terreno probatorio tale da apparire non più coltivabile nel dibattimento per l’incapacità di una implementazione di quel terreno per nuovi elementi di prova o per una diversa possibile valutazione di quanto in termini di prova già acquisito.

Nella specie era stata acquisita una traccia significativa onde pervenire alla identificazione del responsabile della truffa – che, inducendo in errore la persona offesa, aveva indotto quest’ ultima a versare nella casella postale individuata la pur modesta somma di Euro 71,25 a titolo di conguaglio fiscale correlato ad un fantomatico aumento della pensione INPDAP – con la conseguente illogicità, data la situazione di fatto, del criterio decisionale utilizzato dal giudice nel senso della possibile ignoranza della rimessa di denaro da parte del titolare della casella postale. Invero il dolo si trae da elementi di fatto significativi, mentre il ragionamento del gip nella specie risulta con evidenza ancorato a mere supposizioni senza che le stesse siano ancorate a situazione di fatto certe e di significato. Solo il giudice del merito, assunte le prove, allo stato, potrà sciogliere l’alternativa tra la affermazione o esclusione della possibilità di condanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio tribunale di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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