Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31680 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza in data 5.11. 2010, rigettava la richiesta di remissione in termini per la proposizione dell’atto di appello avanzata dal difensore di L.Y., avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, divenuta irrevocabile il 10/6/2009, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di estorsione.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo insufficienza, contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 24 e 11 Cost., non essendo mai stato nominato un interprete durante il giudizio e non essendo stata tradotta in lingua cinese la sentenza, a tutela della garanzia costituzionale del diritto di difesa e del giusto processo.

Evidenziava, inoltre la ricorrenza del caso fortuito dell’omessa impugnazione, ravvisarle nella condotta negligente e assolutamente imprevedibile del precedente difensore che non aveva proposto impugnazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Con riferimento alla omessa notifica dell’estratto della sentenza in lingua cinese, la Corte territoriale ha rilevato come il ricorrente non risulti contumace, ma semplicemente assente, mancando alcun obbligo di notifica dell’estratto della sentenza, previsto solo in caso di imputato contumace. La disciplina dettata con l’art. 143 c.p.p., consente di affermare che le regole sulla nomina dell’interprete e sulla traduzione degli atti allo straniero alloglotta sono funzionali alla garanzia della corretta comprensione da parte sua di ciò che accade nel processo, sempre che lo straniero partecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciò che in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali, immediate o no, che ritiene più opportune intraprendere e va riferita anche alla traduzione della sentenza che lo riguarda. La legge, infatti, assicura allo straniero il diritto di farsi assistere da un interprete gratuitamente "al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".

Formula che lascia intendere il diritto alla traduzione dell’atto dello straniero sempre che costui lo richieda.

In mancanza di una tale richiesta deve ritenersi che lo straniero non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della mancanza di traduzione della sentenza – che, pertanto, non deve essere eseguita – non rimanendo aggredito il vero nucleo della garanzia oggetto della tutela, che deve essere assicurata nei casi di effettività della lesione dell’interesse protetto.

Peraltro il difensore, indipendentemente dalla traduzione, può compiere gli atti difensivi necessari nell’interesse dell’imputato oppure valutare le strategie processuali da seguire con l’assistito nella lingua che entrambi riterranno più opportuna: il difensore avrà modo di aggiornare il cliente sulla sua situazione processuale e di concordare le condotte da seguire; ma, ancora una volta, si deve ribadire la mancanza di lesione funzionale del diritto dello straniero alloglotta di ottenere una traduzione della sentenza. Nel caso di specie è stato comunque assicurato il diritto del L. al giusto processo, compresa la facoltà di impugnare le sentenze di merito attraverso il difensore. Il motivo di ricorso deve conclusivamente essere rigettato. 2) Anche il secondo motivo è infondato.

Un orientamento di questa Corte ritiene illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, Sentenza n. 35149 del 26/06/2009 Ud. (dep. 10/09/2009) Rv. 244871).

Nella specie, tuttavia, non è stata fornita prova alcuna nè della"imprevedibile ignoranza" del difensore con riferimento ai termini per proporre appello, in quanto lo stesso legale curava anche gli interessi di altri due coimputati per i quali risulta, invece, proposto rituale e tempestivo appello, deducendone, logicamente, la Corte territoriale che la mancata proposizione dell’atto di appello per il L. sia dovuta a una scelta precisa dell’imputato, del proprio difensore o alla mancata comunicazione col proprio difensore alla quale tuttavia non può essere riconosciuta alcuna rilevanza ai fini della richiesta di remissione in termini. Conclusivamente il ricorso va rigettato Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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