Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31678 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza in data 16/9/2010, dichiarava un luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti del minore M.E., imputato di rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino deducendo la mancanza di motivazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, cioè della riconducibilità della pena applicabile in concreto entro la soglia di due anni di pena detentiva, per la concessione del perdono giudiziale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale, nella specie, ha ritenuto concedibili le attenuanti generiche e la diminuente della minore età, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, determinando la pena in anni due di reclusione e Euro 1000 di multa, entro il limite previsto dall’art. 169 c.p..

Ancorchè il Tribunale non abbia motivato relativamente alla pena base e alla diminuzione per le attenuanti riconosciute, ha comunque determinato la pena, non illegale, entro la soglia dei due anni di pena detentiva. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.

Va, inoltre, rammentato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52, in caso di diffusione della sentenza vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i minorenni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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