Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 578 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 96 del 24 gennaio 2006, il Presidente della Regione siciliana accoglieva – in considerazione del parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite n. 450/03 del 7 giugno 2005 – il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti, rivolto ad ottenere la rideterminazione del relativo trattamento retributivo in applicazione degli artt. 5 commi uno, quattro e sei della L. n. 19/1991 ed 8 Decr. Pres. Reg. 30 gennaio 1993.

Nel dare esecuzione a detto decreto, la Presidenza della Regione Siciliana si conformava tuttavia alla circolare n. 25858 del 9 febbraio 2006 del Dipartimento Regionale del Personale ed applicava perciò la prescrizione quinquennale.

Assumendo la illegittimità di tale determinazione, da loro considerata elusiva della decisione intervenuta, gli istanti notificavano atto di diffida e messa in mora, che restava però privo di riscontro.

Pertanto, con ricorso n. 510 del 2011, gli stessi hanno adito questo Consiglio perché ordini alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, alla pronuncia intervenuta in ottemperanza della stessa, in quanto avente forza sostanziale e processuale di giudicato.

Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate opponendo la inammissibilità del ricorso e comunque la infondatezza nel merito.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Sono infondate infatti le eccezioni sollevate dalla Difesa erariale a sostegno delle tesi dell’Amministrazione.

Sotto il profilo della ammissibilità, deve infatti osservarsi come questo Consiglio l’abbia già riconosciuta a far data dalla decisione n. 695 del 2005, che ha fondato detta ammissibilità sul combinato dettato degli articoli 27 n. 4 TU n. 1054/1924 e 31 legge n. 1034/1971. Essa trova ora peraltro ulteriore conforto nella recente decisione n. 2065 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Cassazione, che – alla luce anche del disposto dell’art. 69 della legge n. 69/2009 e della conseguente implicita abrogazione dell’art. 9 comma 5 della legge n. 373 del 2003 – si sono espressamente pronunciate in senso conforme e hanno dunque dato ulteriore consolidazione al principio già enunciato da questo Consiglio.

La natura sostanzialmente giurisdizionale della fase costitutiva davanti al C.G.A., rende ininfluente la circostanza che la decisione trovi poi formale esternazione nel decreto presidenziale di ricezione. Ed ha dunque come naturale corollario la proponibilità di un giudizio di ottemperanza contro la decisione medesima, proponibile – come sottolineato ora dalle SS.UU. della Cassazione – ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. b e 113, comma 1, del c.p.a.

Per quanto riguarda la eccezione di intervenuta prescrizione, va osservato come anch’essa sia da disattendere. Essa non è stata infatti proposta (come avrebbe dovuto) in fase contenziosa e non può perciò essere ora invocata. L’Amministrazione non può integrare unilateralmente un "decisum" che non la ha valutata, perché appunto non proposta in quella sede. Se vi fosse stata, peraltro, omissione sul punto nella pronuncia del giudice, la sede per farla valere non sarebbe stata il presente giudizio in ottemperanza, ma il diverso – e non proposto – giudizio per revocazione.

Per tali premesse, il Collegio ordina alle Amministrazioni intimate, di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, al D.P. n. 96 del 24 gennaio 2006 di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai ricorrenti, entro 60 giorni dalla presente pronuncia, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della stessa e nomina sin d’ora, per l’ipotesi che non provvedano, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo o di funzionario dirigente da lui delegato. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna, per l’effetto, in solido le Amministrazioni resistenti alle spese del presente giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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