Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31676 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 14/4/2010, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.A., in ordine ai reati di commercio dei prodotti con segni falsi ( art. 474 c.p.) e ricettazione di orologi con marchi contraffatti ( art. 648 c.p.), ritenendo mancare, con riferimento al primo reato, stante le caratteristiche del prezzo, la confezione degli oggetti e le modalità della vendita (all’interno di un mercato), l’idoneità a ingannare il pubblico e, quindi, la idoneità della condotta, in relazione al bene giuridico tutelato, cioè la fede pubblica, ritenendo, conseguentemente, la insussistenza della ricettazione per l’esclusione del reato presupposto, cioè la contraffazione di marchi.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze lamentando:

a) erronea interpretazione dell’art. 474 c.p., dovendo il G.I.P., ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato, prescindere dalle concrete modalità dell’offerta in vendita, operando una valutazione circa l’idoneità della merce ad indurre in inganno sulla base del raffronto tra marchio autentico e marchio contraffatto;

b) erronea pronuncia di insussistenza del delitto di ricettazione,ritenendo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sussistente il delitto di cui all’art. 474 c.p..

Il difensore della parte civile Rolex Italia spa con memoria chiedeva l’accoglimento del ricorso della Procura Generale.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente anche del secondo. Con riferimento al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell’intera collettività, sicchè la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica.

Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. (Sez. 2, Sentenza n. 16821 del 03/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008 ) Rv. 239783;

Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005 Cc. (dep. 15/12/2005 ) Rv.

232832).

Peraltro l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 33324 del 17/04/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241347) Nella fattispecie il Tribunale non ha motivato in ordine alla assoluta inidoneità della contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della contraffazione si siano subito resi conto i verbalizzanti, dotati di particolare esperienza per l’attività svolta nel settore delle contraffazioni.

Va, conseguentemente, annullata l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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