Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31674

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Svolgimento del processo

Il G.I.P. del Tribunale di Varese, con ordinanza in data 15.11.2010, rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di P.T.D. e K.V.G. A.V., indagati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata di provenienza furtiva e dei reati satellite di riciclaggio, simulazione di reato, falso in documenti di identità e truffe ai danni delle compagnie assicurative, ritenendo mancare gravi indizi di reità e il pericolo di fuga. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 28.3.2011, in riforma del provvedimento, impugnato dal P.M., disponeva la misura cautelare in carcere nei confronti di P. T.D. e degli arresti domiciliari nei confronti di K. V.G.A.V.. Proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli indagati. Nell’interesse di P.T. D. venivano dedotti violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi elementi di responsabilità e sulle esigenze cautelari, ritenendo non sussistente nè pericolo di fuga, nè quello di reiterazione dei reati, il difensore di K.V.G.A.V. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, stante le incongruenze nelle dichiarazioni del "collaborante" I.G., soltanto "de relato" riferite alla ricorrente, senza validi riscontri individualizzanti, mancando la prova della consapevolezza della presunta falsità dei documenti, evidenziando cole l’indagata fosse solo trasportata e non conducente delle auto oggetto di riciclaggio, ad eccezione di un unico caso (passaggio del porto di (OMISSIS)) in cui guidava la propria autovettura Porche.

Con riferimento all’utilizzo del conto corrente del correo C., evidenziava che, essendo quest’ultimo convivente della ricorrente, la stessa utilizzava il predetto conto corrente per esigenze personali e non per fini criminali, deducendo la inattendibilità del coimputato I.;

b) erronea valutazione logica sulla sussistenza delle esigenze cautelari sotto tutti profili di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), con particolare riferimento ai pericoli di reiterazione dei reati e di fuga, ritenuti insussistenti. Il difensore di P.T.D. presentava memoria difensiva evidenziava come fosse in attesa di valutazione una proposta di patteggiamento di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 1.600 di multa in coerenza con le pene già patteggiate dagli altri coimputati che sono stati tutti rimessi in libertà.

Motivi della decisione

1) I motivi, dedotti da entrambi i ricorrenti, relativi alla insussistenza dei gravi indizi di reità in relazione a tutti i reati rispettivamente ascritti, vanno disattesi. Le risultanze investigative hanno evidenziato, in particolare, come il P. fosse il referente delle esportazioni di autovetture di provenienza delittuosa verso la (OMISSIS), ripulite per essere reimmatricolate in Italia e in alcune occasioni riportate all’estero e denunciate falsamente rubate in Italia, come evidenziato dalle non equivoche dichiarazioni del coindagato I.G. in sede di spontanee dichiarazioni in data 21.10.2010 e 26.10.2010 che hanno fornito riscontro alle ipotesi investigative trasfuse nei capi di imputazione (pag. 15) affermando, in particolare, che il C. gli aveva riferito che aveva lavorato con tale Daniel, un ragazzo rumeno, per portare macchine verso la Romania, accordandosi anche con lo stesso per la ripartizione dei profitti.

Nei confronti di K.V.G.A.V. è emerso che la stessa che la stessa provvedeva sistematicamente a tradurre e asseverare tutti i documenti degli autoveicoli per la loro immatricolazione in Italia, occupandosi anche (insieme al convivente C.) di condurre alcune auto in (OMISSIS) (pag. 13 ord.), era unico titolare del CC acceso presso la filiale di (OMISSIS) della Banca Popolare di Lodi su cui era stato accreditato l’indebito indennizzo assicurativo di Euro 86.000 per un asserito furto di auto e lo stesso conto corrente veniva utilizzato dal C. per pagare con carta di credito il rilascio di duplicati di chiavi e schede tecniche riferite a veicoli BMW ritirati presso la Nuova Trebicar di (OMISSIS), prestandosi alla commissione di truffe specificamente indicate nel’ordinanza impugnata (pag. 13).

Ulteriori elementi di colpevolezza, nei confronti di entrambi i ricorrenti, sono emersi dal contenuto delle conversazioni intercettate, riportate dal Tribunale di Varese (pag. 13-14) Anche in relazione alla ipotizzata associazione criminale il Tribunale del riesame ha evidenziato il grave quadro indiziario nei confronti degli indagati evidenziando la suddivisione dei ruoli tra gli indagati, ognuno dei quali faceva affidamento sull’attività degli altri, con utilizzo di modalità ripetitive e costanti quali il prelevamento dei veicoli detenuti in leasing da soggetti residenti nei paesi dell’est, l’immatricolazione degli stessi in Italia attraverso falsi documenti, la richiesta del duplicato delle chiavi, la rivendita al’estero e la falsa denuncia di furto per conseguire l’indennizzo assicurativo. Il coimputato I., con riferimento ad uno specifico episodio di truffa ai danni di un mobilificio ha affermato che la K. era perfettamente al corrente e partecipe dei fatti criminosi.

Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

2) Il ricorso di entrambi i ricorrenti appare, invece, fondato con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della emissione delle misure cautelari.

Il Tribunale ha ritenuto insussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in quanto le indagini si erano concluse nè risulta che gli imputati abbiano posto in essere condotte atte a turbare il processo formativo della prova. Con riferimento al pericolo di reiterazione di reati lo stesso va valutato, logicamente, non solo con riferimento ai singoli imputati, ma anche in relazione agli altri partecipi all’associazione, in quanto ognuno dei coimputati svolgeva uno specifico compito che consente di formulare tale prognosi con riferimento anche ai ruoli degli altri coimputati.

Il Tribunale, con riferimento al pericolo di fuga nei confronti del P., lo ha esaminato senza prendere in esame la residenza in Italia del prevenuto e la possibile sussistenza di uno stabile lavoro, mentre, con riferimento ad entrambi i coindagati non risulta formulata alcuna prognosi sulla pena da irrogare in concreto e sulla possibilità per ciascun indagato, di usufruire della sospensione condizionale della pena, circostanza che potrebbe influire sul pericolo di fuga.

La Corte territoriale dovrà, quindi, esprimere una prognosi sull’entità della pena che potrà essere irrogata a conclusione del giudizio di merito il divieto di ordinare la custodia in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, e perciò possa essere irrogata una pena non superiore ai due anni di reclusione, stabilito dall’art. 275 c.p.p., comma bis, va coordinato con l’art. 274 c.p.p., lett. b), che, nell’ipotesi di fuga o di pericolo di fuga, espressamente vieta tutte le misure cautelari, se il giudice reputi che possa essere inflitta una pena non superiore ai due anni di reclusione. Va, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato nei confronti di entrambi gli imputati, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, nei confronti di P.T.D., K.V.G.A.V., con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

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