Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31673 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udito il S. Procuratore Generale, Vito D’ Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

-1- M.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 15/16.2.2011 del tribunale di Lecce che,in sede di appello del P.M., riformava il pregresso provvedimento del gip del tribunale di Brindisi 24.1.2011 che gli applicava la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di ricettazione, sostituendo la predetta misura con quella della custodia cautelare in carcere.

Riteneva il giudice di appello l’estrema attualità della reiterazione della condotta criminosa,e anche della stessa tipologia, considerando non solo la provenienza delittuosa degli oggetti rinvenuti nella propria abitazione, alcuni dei quali provento di un delitto di rapina a mano armata, ma anche il rinvenimento nella abitazione del prevenuto di una pistola con matricola abrasa, circostanza questa che i giudici dell’appello collegavano poi ad una condanna, per la verità non ancora passata in giudicato, di associazione a delinquere armata dedita a reati contro il patrimonio e allo spaccio di stupefacenti, ed agli stretti rapporti con il capo della cosca, F.F., di cui il prevenuto era un attivo e fidato collaboratore.

-2- Con i motivi di ricorso, che richiamano violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), la difesa del prevenuto, da un lato, reitera la denuncia di inammissibilità dell’appello per essere stato trasmesso alla cancelleria del tribunale tramite fax e per essere stato sempre l’atto di appello depositato il giorno successivo, il 2.2.2010, nella cancelleria del giudice ad quem senza che venisse apposta sull’atto la certificazione attestante il soggetto depositante e il soggetto ricevente, dall’altro denuncia carenza di motivazione, sotto un duplice profilo: per aver omesso di indicare che il prevenuto, nel procedimento penale in corso richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato, era stato assolto dal reato di cui all’art. 74 e condannato solo per il reato di associazione a delinquere semplice, così ridimensionata l’originaria contestazione ex art. 416 bis c.p., nonchè per non aver considerato per il giudizio sulla gravità dei fatti di reato in contestazione le circostanze che l’abitazione dove furono rinvenuti gli oggetti ricettati era nella disponibilità di altri soggetti, quali L.D., proprio il latitante per la cui ricerca era stata disposta la perquisizione nella villetta abitata dal M., ancora per non avere per nulla valutato la deposizione F.F. che aveva escluso eh i collegamento del M. con la criminalità brindisina, come anche la deposizione di chi, C.M. aveva confessato la ricettazione del rame trovato nella suddetta abitazione.

-3- Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per causa sopravventa. Invero con ordinanza in data 21.6.2011 il gip presso il tribunale di Brindisi ha revocato la misura degli arresti domiciliari, ancora in atto per non essere l’ordinanza impugnata immediatamente esecutiva in pendenza del ricorso, per il venir meno del periculum libertatis, ed il ricorrente chiede che questa corte dichiari non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.

A parte l’improprietà della richiesta con cui si chiede l’adozione di una formula – cessata materia del contendere propria del giudizio civile e tributario – ritiene il collegio che la nuova determinazione del gip, basata su circostanze nuove del tutto ignorate e perciò non considerate dal p.m. appellante, abbia comportato la caducazione dell’ originaria ordinanza e, di riflesso, del provvedimento che, su impugnazione del p.m., l’ha modificata in pejus proprio per la considerazione che le esigenze cautelari siano successivamente, per circostanze sopravvenute, venute meno, quale che fosse la loro originaria gravità.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse preclude la condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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