Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31672

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.L., tramite difensore,ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., del gip del tribunale di Brindisi, datata 17.12.2009, nella parte in cui, determinata la pena come patteggiata per tutti i reati in contestazione, non ha verificato la già avvenuta prescrizione del reato di truffa contestato al capo h) commesso il (OMISSIS).

Il ricorrente,tramite difensore, ha depositato presso la cancelleria della Corte il 6.4.2011 rinuncia espressa al ricorso. Le conseguenze, ai fini della decisione, sono ovvie.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di cinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *