Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – B.R., già condannato con sentenza irrevocabile per circonvenzione di persone incapaci, tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità, datata 6.12.2010, della corte di appello di Brescia, di inammissibilità della istanza di revisione del giudicato di condanna dal predetto B. presentata, prospettando la validità e la concludenza della nuova prova rappresentata dalle dichiarazioni di tale Be.Sa. nel senso che le persone in tesi circonvenute non erano tali, ma capaci ed in piena lucida coscienza e consapevolezza nell’elargire somme di denaro alla associazione Libertà Facoltà delle scienze antiche fondata dal condannato per l’appunto.

-2- Due le ragioni di doglianza sollevate dal ricorrente: da un lato, la non manifesta infondatezza dell’ istanza, tenuto conto degli specifici e circoscritti limiti cognitivi assegnati alla fase di delibazione della sua ammissibilità o meno; dall’altro, la sottovalutazione del valore euristico delle dichiarazioni della Be. che, se collegate agli altri elementi di prova sottovalutati nel giudizio di cognizione già definito, apporterebbero elementi decisivi per un ribaltamento della decisione di condanna. La ricorrente con memoria di replica depositata ribadisce la validità dei motivi di ricorso per la conoscenza anche in via indiretta di circostanze rilevanti da parte della Be., rimasta in contatto con persone intranee alla associazione dopo esserne uscita e rilevando che una delle persone offese, la S.L., giusto certificato medico allegato, avrebbe " un buon funzionamento lavorativo e amicale valido" verso l’imputato in passato suo convivente.

-3- Il ricorso non è fondato Certo non può non convenirsi con la difesa del ricorrente sul fatto che ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, 7.42009/20.1.2010, Giunta, 245770).

Ma anche non può non convenirsi, al fine di non dare la stura ad iniziative che condizionerebbero una serie di attività relegate da un giudizio serio prognostico a finalizzazioni dall’esito non favorevoli agli istanti, sulla necessità, preliminare al giudizio vero e proprio, di una indagine volta a verificare, oltre a una sufficiente affidabilità della nuova circostanza, anche la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa (Sez. 1,7.4/20.5.1999, Makram Rv 213382). Ora le dichiarazioni della Be. si sostanziano nella valutazione di fatti e non nella rappresentazione di essi, dal momento che il giudizio in ordine alla stato di infermità o di deficienza psichica di una persona si compone di elementi valutativi che, oltre a richiedere specifiche competenze tecniche, trascendono di regola le capacità dimostrative proprie della testimonianza. Eppure l’art. 630, lett. c) codice di rito richiede che la nuova prova, ai fini della sua ammissibilità, sia capace, sia pure in una valutazione sul piano astratto, di determinare una dimostrazione di piena innocenza del condannato. E non solo: la nuova deposizione non coprirebbe tutto il periodo nel quale la condotta costituiva del reato si è protratta, risultando quindi deficitaria anche sul piano rappresentativo per il periodo di tempo in cui risulta latitante.

Ne consegue che secondo principi consolidati (ribaditi da S.U. sentenza n. 624 del 26.9.2001, dep. 2002, Pisano), la rappresentata nuova testimonianza, per i limiti connessi alla struttura logica della prova richiamata, nonchè ai limiti connaturati alla rappresentazione programmata dei fatti, non ha la forza persuasiva intrinseca di fondare un giudizio prognostico favorevole nella fase del merito sulla effettiva idoneità di tale allegazione a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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