Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – C.I.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari 16/21.2.2011, di conferma, su appello del P.M. e, anche se incidentale, del prevenuto, della pregressa, in data 11.11.2003, decisione del tribunale della stessa città, che lo condannava per il delitto di rapina aggravata in concorso alla pena di anni tre e Euro 600 di multa, reiterando il motivo dell’appello per l’appunto incidentale centrato sul rilievo che il decreto di citazione al giudizio di primo grado era stato notificato irritualmente nel suo domicilio e non nel suo luogo di detenzione anche se per altra causa.

– 2 – Ai fini della decisione occorre premettere che l’appello del P.M. concerneva solo il punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche, di cui l’l’appellante in via principale chiedeva l’esclusione nella valutazione della dosimetria della pena.

Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso, centrato sulla nullità della citazione a giudizio sulla quale è possibile non prendere posizione per non essere il motivo costitutivo del ricorso per cassazione, ed ancor prima dell’appello incidentale, consentito per avere per oggetto un punto della decisione ormai precluso alla discussione delle parti.

Comunque, anche per incidem, non può non condividersi il pensiero del giudice di merito sulla insussistenza della nullità denunciata per non essere stato comunicato lo stato di detenzione per altra causa dall’interessato e per non risultare in modo inequivoco lo stato di detenzione all’atto della notifica censurata dal mero certificato del casellario giudiziale, che fotografa le condanne passate in giudicatola non attesta l’attuale stato di detenzione potuto essere venuto meno per le più svariate ragioni non ancora registrate, ferma restando la condanna relativa.

-3- E comunque la risoluzione del ricorso rinviene la ratto deciderteli su un altro versante. Invero l’appello incidentale, per autorevole giurisprudenza (Sez. Un. 17.10.2006/ 9.3.2007, Michaeler, Rv. 235691), deve limitarsi ai capi e ai punti oggetto dell’appello principale, posta la sua riconosciuta funzione , non di deterrenza, ma antagonista rispetto all’appello principale per l’appunto. Una tale conclusione, ad avviso del collegio, è possibile trarre dalla disposizione – l’art.595 ult. cpv. codice di rito- che, stabilendo un nesso funzionale tra le due impugnazione, nel senso che la caduta dell’uno, quello principale, per inammissibilità o rinuncia, coinvolge necessariamente anche la caduta dell’altro, quello incidentale, impone di riconoscere uno stesso contenuto devolutivo alle due impugnazioni. Funzione accessoria quella dell’appello incidentale, anche con riflessi sulla delimitazione dell’interesse sottostante che si definisce e si delimita in relazione alle richieste della contro-parte funzionali ad ottenere una modifica della decisione impugnata nelle parti circoscritte dall’impugnazione principale. Ne consegue che l’appello incidentale deve intendersi limitato ai punti investiti dall’appello principale ed ai punti che risultino in connessione essenziale con i punti dell’appello principale. E nella specie in rapporto di connessione essenziale con la doglianza del P.M. in merito alla contestata concessione delle attenuanti generiche non può certo ritenersi in rapporto di connessione essenziale la doglianza relativa ad una pretesa nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non eccepita in sede di dibattimento nè fatto oggetto dell’appello principale omesso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *